Sentenza n. 629/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Novara del -OMISSIS- n. -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS-. di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- rilasciato il -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in data 19 marzo 2024 e di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dell'autorizzazione dal 1998 e da ultimo rinnovata nel 2017, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni procedimentali. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 3, 5 e 10-bis della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, lamentando eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto, illogicità, insufficienza e apparenza della motivazione. Il diniego si fondava su tre precedenti di polizia: una denuncia per truffa del 2018, una denuncia per minaccia del 2020 e un deferimento per usura del 2002. Il ricorrente ha sostenuto che tali vicende erano risalenti e non indicative di pericolosità o inaffidabilità nella gestione delle armi: il procedimento per usura era stato archiviato, la querela per minaccia era stata rimessa e il procedimento per truffa si era concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste. Ha inoltre lamentato che l'amministrazione non avesse considerato adeguatamente il suo apporto procedimentale e non avesse descritto né valutato concretamente le condotte sottostanti ai precedenti di polizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che, in astratto, l'amministrazione può valutare anche condotte prive di autonoma rilevanza penale quali indici di non affidabilità nella gestione delle armi, poiché il rilascio o rinnovo della licenza è subordinato a rigorosi parametri preventivi e non costituisce una facoltà ordinaria del privato. Tuttavia, nel caso concreto, il provvedimento si era limitato a richiamare l'esistenza di precedenti di polizia e principi astratti, senza descrivere le condotte né svolgere una loro puntuale valutazione autonoma. Inoltre, le vicende risultavano molto risalenti o avevano avuto esiti penali favorevoli al ricorrente. L'assenza di una concreta istruttoria e di una motivazione individualizzata rendeva il provvedimento privo di idonea giustificazione. Le spese sono state compensate, poiché la completa evoluzione delle vicende penali era emersa solo dopo l'adozione del diniego.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, in relazione ai doveri di correttezza dell'amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego deve esplicitare le ragioni concrete e individualizzate poste a fondamento della valutazione di inaffidabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ha contestato la mancata considerazione dell'apporto procedimentale successivo al preavviso di rigetto; la decisione ha comunque fondato l'annullamento sulla carenza di concreta istruttoria e motivazione.
art. 11 r.d. 18 ottobre 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa dei requisiti e dei poteri in materia di autorizzazioni di polizia.
art. 43 r.d. 18 ottobre 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa del potere di negare o non rinnovare le autorizzazioni relative alle armi in presenza di elementi di inaffidabilità o pericolosità.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'amministrazione può valutare anche condotte prive di autonoma rilevanza penale come autonomi indici di inaffidabilità nella gestione delle armi, trattandosi di una valutazione preventiva di rischio.
- La mera indicazione dell'esistenza di precedenti di polizia non è sufficiente a motivare il diniego di una licenza di porto d'armi: l'amministrazione deve descrivere le condotte rilevanti, accertarne la concreta consistenza e spiegare perché esse denotino attualmente pericolosità o inaffidabilità del richiedente.
- Quando i precedenti di polizia sono risalenti o hanno avuto esiti penali favorevoli all'interessato, l'amministrazione deve svolgere una valutazione attuale, concreta e individualizzata della loro eventuale rilevanza amministrativa; non può limitarsi al richiamo di principi astratti di prevenzione del rischio.
- Il diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non esplicita il percorso logico attraverso cui le singole vicende, considerate nella loro effettiva consistenza e nel loro esito, dimostrerebbero l'inaffidabilità del richiedente.
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