Corte di giustizia, Sentenza C-428/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021. — A.K. contro Skarb Państwa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Direttiva 2005/14/CE – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria – Periodo transitorio – Norma nuova applicabile immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente – Situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore di una norma dell’Unione di diritto sostanziale – Normativa nazionale che esclude i contratti di assicurazione conclusi prima dell’11 dicembre 2009 dall’obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria. — Causa C-428/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’aumento dei minimi di copertura previsto dalla direttiva 2005/14/CE si applica anche alle polizze RCA stipulate prima dell’11 dicembre 2009, se ancora in vigore a quella data. La norma UE incide sugli effetti futuri di un rapporto contrattuale in corso e non su una situazione già esaurita. Ne consegue che la legislazione nazionale non poteva limitare l’adeguamento ai soli nuovi contratti conclusi dopo tale data.
Assicurazione autoveicoli: gli aumenti dei minimi di copertura introdotti dalla direttiva 2005/14/CE si applicano anche ai contratti conclusi prima dell’11 dicembre 2009 ma ancora in vigore a tale data.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che si è avvalso di un periodo transitorio per adeguare gli importi minimi di copertura debba esigere l’aumento dei massimali anche per i contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima dell’11 dicembre 2009 ma ancora in vigore dopo tale data, oppure solo per i nuovi contratti conclusi dopo tale data.
Principio di diritto
Gli articoli 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che abbia previsto un periodo transitorio era tenuto a pretendere che, dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia dei contratti di assicurazione autoveicoli già conclusi ma ancora in corso fossero adeguati ai nuovi minimi fissati dal diritto dell’Unione. La data di stipulazione del contratto non consente di escludere l’applicazione dei nuovi minimi agli effetti futuri di un rapporto contrattuale ancora pendente; principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e irretroattività non ostano a tale soluzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Seconda direttiva 84/5/CEE
- Direttiva 2005/14/CE
- Direttiva 2009/103/CE
Assicurazione autoveicoli: applicazione dei nuovi minimi di copertura ai contratti in corso
La pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale riguarda l’interpretazione della normativa UE in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Il giudice del rinvio polacco chiede se l’aumento dei minimi di garanzia introdotto dalla direttiva 2005/14/CE dovesse riguardare anche i contratti conclusi prima dell’11 dicembre 2009 ma ancora efficaci a tale data.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale oppone A.K. allo Skarb Państwa (Erario dello Stato polacco) in una domanda di risarcimento per asserita errata trasposizione della direttiva 2005/14/CE. A seguito di un incidente stradale avvenuto il 12 ottobre 2010, in cui morì la madre di A.K., la compagnia assicurativa del conducente responsabile ha liquidato alla ricorrente importi che, secondo quest’ultima, non coprivano integralmente il danno subito perché il massimale della polizza era inferiore a quello che avrebbe dovuto applicarsi in forza del diritto dell’Unione.
Il giudice nazionale osserva che il contratto di assicurazione del responsabile era stato concluso l’8 dicembre 2009, dunque prima dell’11 dicembre 2009, ma era ancora in vigore alla data in cui, secondo la direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto aver aumentato i minimi di garanzia. La normativa polacca, tuttavia, distingueva tra contratti conclusi prima e dopo tale data, escludendo i primi dall’aumento dei minimi.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/14/CE, che fissava il termine di attuazione all’11 giugno 2007;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE, che ha codificato e sostituito la seconda direttiva 84/5/CEE con effetti dal 27 ottobre 2009.
Viene inoltre richiamata la legge polacca del 24 maggio 2007, che prevedeva importi di copertura diversi a seconda che il contratto fosse stato concluso prima o dopo l’11 dicembre 2009.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se lo Stato membro che si sia avvalso del periodo transitorio previsto dalla direttiva fosse tenuto ad applicare i nuovi minimi:
- a tutti i contratti RCA ancora in vigore dopo la scadenza del termine di 30 mesi, compresi quelli conclusi prima dell’11 dicembre 2009;
- oppure solo ai contratti stipulati dopo l’11 dicembre 2009.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, benché la seconda direttiva 84/5/CEE sia stata abrogata dalla direttiva 2009/103/CE prima dell’11 dicembre 2009, quest’ultima contiene una disposizione corrispondente e deve quindi essere interpretata insieme alla precedente.
Sul piano temporale, la Corte richiama il principio secondo cui una nuova norma si applica, in linea di principio, dalla sua entrata in vigore, salvo che la situazione giuridica sia già definitivamente esaurita. La norma nuova si applica invece agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente.
Applicando tale criterio ai contratti di assicurazione, la Corte rileva che questi sono rapporti aleatori e di durata: la loro stipulazione non esaurisce i loro effetti, che permangono per tutta la durata del contratto. Di conseguenza, un contratto concluso prima dell’11 dicembre 2009 ma ancora in corso a tale data non costituisce una situazione definitivamente acquisita, bensì una situazione i cui effetti futuri sono soggetti alla nuova disciplina.
La Corte esclude che la lettera delle disposizioni UE consenta di escludere i contratti in corso dall’aumento dei minimi. Né la certezza del diritto né la tutela del legittimo affidamento impediscono l’applicazione immediata della nuova disciplina agli effetti futuri del contratto: le disposizioni erano sufficientemente chiare, precise e prevedibili, e il principio di irretroattività non è violato quando i nuovi importi si applicano solo dal momento fissato dalla direttiva, per il periodo successivo.
La Corte valorizza inoltre l’obiettivo di tutela delle vittime di incidenti stradali perseguito dalla normativa UE sull’assicurazione autoveicoli: escludere i contratti preesistenti ancora in vigore avrebbe creato una differenza di trattamento ingiustificata tra vittime di sinistri avvenuti nello stesso periodo, in contrasto con la finalità di protezione rafforzata perseguita dal legislatore dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli Stati membri che avevano previsto un periodo transitorio erano comunque tenuti a esigere che, dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione autoveicoli stipulati prima di tale data ma ancora in vigore fossero conformi ai nuovi minimi stabiliti dal quarto comma delle disposizioni rilevanti.
Principi affermati
- Le norme UE di diritto sostanziale si applicano, in linea di principio, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente.
- Un contratto di assicurazione in corso non è una situazione esaurita al momento della stipulazione.
- Gli aumenti dei minimi di copertura della RCA si applicano anche alle polizze già esistenti ma ancora efficaci alla data di decorrenza della nuova disciplina.
- I principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e irretroattività non impediscono tale applicazione immediata agli effetti futuri.
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