Ordinanza n. 92/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: - del provvedimento di reiezione n. -OMISSIS- del 20/11/2025, adottato dall'INPS sulla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata dalla-OMISSIS-s.r.l. in data 03/10/2025, protocollo n. INPS.0100.03/10/2025.0330365, richiesta per il periodo dal 22/09/2025 al 21/12/2025; - del provvedimento prot.n. INPS.CMBDR.09/12/2025.2396323 del 15.12.2025 con cui l'INPS tramite il portale dedicato, ha comunicato all'odierna ricorrente il rigetto del richiesto riesame e la conseguente reiezione della pratica relativa alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata dalla-OMISSIS-s.r.l.; - della comunicazione inserita all'interno del portale dell'amministrazione odierna resistente, trasmessa anche via pec alla società odierna ricorrente in data 07.01.2025, con cui l'Inps, nel rigettare il ricorso amministrativo promosso dalla-OMISSIS-s.r.l. il 19.12.2025, ha comunicato “che la ricevuta con numero di protocollo informatico inps.0100.19/12/2025.0459814 deve essere considerata nulla a tutti gli effetti”; - di ogni altro presupposto connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dell'INPS di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, rigetto del riesame e rigetto del ricorso amministrativo, con dichiarazione di nullità della relativa ricevuta di protocollo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'INPS di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria presentata per il periodo dal 22 settembre al 21 dicembre 2025, nonché il successivo rigetto del riesame e del ricorso amministrativo, con cui l'Istituto ha inoltre dichiarato nulla la ricevuta relativa al ricorso amministrativo. Dal testo emerge che la controversia riguarda la rilevanza dell'incendio in relazione alla domanda di integrazione salariale e, in particolare, la non imputabilità dell'evento alla società ricorrente. Non sono indicati ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. A un sommario esame, il ricorso non è apparso assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché, anche considerando che le indagini delle autorità competenti non risultavano concluse, non vi era allo stato prova della non imputabilità dell'incendio alla società ricorrente. Il giudice non ha formulato una decisione definitiva sul merito della controversia né ha esaminato ulteriori profili di illegittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, anche a un sommario esame, il ricorrente non dimostri un sufficiente fumus boni iuris.
- Quando la legittimità del diniego amministrativo dipende dalla non imputabilità di un evento dannoso o impeditivo, l'assenza, allo stato degli atti, di prova della non imputabilità può escludere il fumus boni iuris, anche se le indagini delle autorità competenti sono ancora in corso.
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