Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6983/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Arrighi, condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta e domiciliato in Spagna, era stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con esecuzione in Spagna (provv. 26/05/2022) dopo precedenti decisioni del Tribunale annullate dalla Cassazione. L'autorità giudiziaria spagnola (Tribunale Centrale di Madrid) ha chiesto chiarimenti/adeguamenti su alcune prescrizioni (curfew equivalente ad arresti domiciliari; divieto generico di frequentare persone "pregiudicate" o tossicodipendenti; obblighi di assistenza/attività riparatorie senza indicazione di beneficiari o durata) e ha richiesto un nuovo "certificato" che specifichi le misure. Il Tribunale di Sorveglianza fiorentino, ritenendo le prescrizioni ineseguibili in ragione dei rilievi spagnoli e rilevata la mancata proposta difensiva di soluzioni alternative, ha dichiarato l'inefficacia della misura. Arrighi ha impugnato in Cassazione sostenendo errata applicazione di legge, mancato rispetto dei principi di cooperazione UE, e che i rilievi spagnoli richiedevano solo chiarimenti/adeguamenti, non una ineseguibilità assoluta; inoltre il Tribunale non avrebbe adottato tentativi di adeguamento delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annulando l'ordinanza e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. La motivazione richiama il principio di reciproca fiducia e cooperazione tra Stati membri UE e la Decisione quadro 2008/947 (attuata con D.Lgs. n.38/2016) che consente l'esecuzione di misure alternative in altro Stato membro. Ha ritenuto che l'"inefficacia" della misura, nei termini del DPR n.230/2000 (artt.97-98), non potesse essere dichiarata per rilievi che rappresentano richieste di adeguamento/chiarimento da parte dell'autorità straniera; il Tribunale doveva, anche d'ufficio, tentare di adattare o specificare le prescrizioni nei limiti della compatibilità con l'ordinamento interno ed emettere un nuovo "certificato" per facilitare il riconoscimento/esecuzione in Spagna. La Cassazione ha poi offerto indicazioni operative (personalizzare le limitazioni della libertà di movimento, dettagliare i divieti di contatto e gli obblighi riparatori) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/947 (JHA) del Consiglio del 27 novembre 2008

    Stabilisce il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni che sospendono l'esecuzione della pena e delle misure alternative tra Stati membri; fondamento della cooperazione per l'esecuzione di misure alternative in altro Stato UE.

  • D.Lgs. n.38 del 15 febbraio 2016

    Attua la Decisione quadro 2008/947/JHA in Italia; consente l'esecuzione in altro Stato membro delle misure alternative alla detenzione (incluso l'affidamento in prova) e prevede la possibilità di adeguare i contenuti delle prescrizioni in sede di riconoscimento (art.10, comma 2).

  • DPR n.230 del 2000 (artt.97-98)

    Disciplina i casi in cui la misura dell'affidamento in prova può essere dichiarata inefficace: in particolare per mancata sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni o per sopravvenuta esistenza di titoli esecutivi nel corso della prova; non contempla la dichiarazione di inefficacia basata su rilievi interlocutori dell'autorità straniera che richiedono chiarimenti/adeguamenti.

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959

    Richiama il principio generale della cooperazione e della reciproca fiducia tra autorità giudiziarie degli Stati contraenti, quadro storico del principio invocato dalla Corte.

Massime di principio

  • Rilievi formulati dall'autorità dello Stato di esecuzione che chiedono chiarimenti o adeguamenti non equivalgono automaticamente a ineseguibilità della misura; occorre avviare un dialogo per adattare le prescrizioni.
  • Il giudice italiano deve valorizzare il principio di reciproca fiducia UE e usare gli strumenti previsti dal D.Lgs. n.38/2016 (es. art.10(2)) per rendere compatibili le prescrizioni con l'ordinamento dello Stato di esecuzione, anche d'ufficio.
  • La "inefficacia" dell'affidamento in prova ai sensi del DPR n.230/2000 ha ambiti tassativi: non può essere dichiarata semplicemente per questioni interpretative sollevate dall'autorità straniera.
  • Prescrizioni restrittive (es. limiti alla libertà di movimento, divieti di contatto) devono essere personalizzate e motivate in relazione alle specifiche condizioni del condannato; formulazioni generiche sono vulnerabili a rilievi di inattuabilità all'estero.
  • In presenza di richieste di chiarimento da parte dello Stato di esecuzione, la difesa deve collaborare proponendo soluzioni concrete, ma la responsabilità del giudice di rendere la misura eseguibile resta primaria.
  • In caso di impossibilità effettiva di adattamento delle prescrizioni nei limiti dell'ordinamento interno, solo allora può valutarsi l'inapplicabilità o l'inefficacia della misura; occorre documentare l'impossibilità in modo specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.