Sentenza n. 4586/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1972/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per le ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1972/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 30 aprile 2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione nella stessa data. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere l’indennità sostitutiva per 19 giorni di ferie non fruiti nell’anno scolastico 2020/2021, 20 giorni nel 2021/2022, 19 giorni nel 2022/2023 e 24 giorni nel 2023/2024. Dedotta la persistente inerzia amministrativa, la docente ha chiesto il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza che risulti provata l’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’integrale adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza l’indennità relativa ai giorni di ferie non goduti indicati nel titolo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 1972/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 aprile 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 12 marzo 2026 (all. 2 al ricorso).
Il TAR ha ritenuto che la sentenza costituisse titolo giudiziale passato in giudicato, sulla base dell’attestazione della cancelleria e del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 aprile 2025 (all. 6-9 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 aprile 2025 (all. 6-9 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo cui si riferisce la disciplina è la sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e, prima dell’esecuzione giudiziale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- In assenza della prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, quando rientra nei suoi compiti istituzionali, non comporta il riconoscimento di un compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →