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Sentenza

Sentenza n. 12244/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202412937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza, previa comunicazione del preavviso di diniego, valorizzando due condanne penali risalenti — una sentenza di patteggiamento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e una condanna per ricettazione, entrambe oggetto di riabilitazione — nonché cinque ulteriori segnalazioni di reato relative, tra l'altro, a furto aggravato, falsificazione e spendita di monete, guida in stato di ebbrezza, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e furto con destrezza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le condanne fossero troppo risalenti e riabilitate, che le mere segnalazioni non potessero essere valorizzate in assenza di condanna e che l'Amministrazione non avesse considerato la sua complessiva integrazione sociale, economica e familiare in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, riconducibile all'alta amministrazione, avente a oggetto non soltanto la verifica della residenza decennale, ma una prognosi sull'affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sull'interesse pubblico al suo stabile inserimento nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria. Il Collegio ha ritenuto sufficienti e non manifestamente irragionevoli le plurime vicende penali considerate nel loro complesso. La gravità delle condanne per stupefacenti e ricettazione, caratterizzate da pene edittali massime superiori a tre anni, è stata ritenuta idonea a incidere sul giudizio prognostico di affidabilità. Il mero decorso del tempo non elimina automaticamente la rilevanza dei fatti storici, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale. Analogamente, la riabilitazione produce effetti sul piano penale, ma non determina alcun automatismo favorevole nella procedura di naturalizzazione: l'Amministrazione può comunque considerare il fatto storico, purché lo valuti motivatamente nel quadro della prognosi di integrazione e affidabilità. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle mere segnalazioni di reato, anche in assenza di condanna, purché esse siano utilizzate non per affermare una responsabilità penale, ma quali elementi indiziari e sintomatici da apprezzare insieme agli altri dati della personalità e della condotta di vita. La valutazione globale delle condanne e delle segnalazioni, anche alla luce della loro reiterazione e della loro connessione con reati della stessa indole, è stata ritenuta sufficiente a sostenere il giudizio di non compiuta integrazione e di inaffidabilità. La residenza prolungata e l'inserimento economico-sociale ordinario sono stati considerati meri presupposti, non elementi automaticamente sufficienti per ottenere la cittadinanza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza legale decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale sull'interesse pubblico, sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione di cause ostative automatiche alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come parametro sistematico per ritenere che reati della medesima gravità possano costituire, a fortiori, elementi ostativi nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha adottato il diniego previa comunicazione del preavviso di rigetto.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata considerata quale precedente penale rilevante ai fini della valutazione amministrativa.

  • art. 445 c.p.p.

    Il riferimento alla disciplina della sentenza di patteggiamento non impedisce, secondo la decisione, la valorizzazione del fatto storico nel giudizio amministrativo sulla naturalizzazione.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti è stata ritenuta indice di gravità e di possibile mancata adesione alle regole fondamentali della convivenza.

  • art. 648 c.p.

    La condanna per ricettazione, unitamente agli altri elementi, è stata ritenuta idonea a sostenere il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati relativi al ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è un provvedimento ampiamente discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale è condizione per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto né determina una presunzione di idoneità all'acquisto dello status civitatis.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione l'Amministrazione può valutare, in una prospettiva prognostica e globale, le condanne penali e le ulteriori vicende segnalate, anche quando queste ultime non siano sfociate in una condanna, purché siano considerate come elementi indiziari della personalità e della condotta di vita e non come accertamento di responsabilità penale.
  • La riabilitazione penale non determina automaticamente il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione: essa produce effetti sul piano penale, ma non impedisce all'Amministrazione di considerare motivatamente il fatto storico ai fini della valutazione dell'affidabilità, dell'adesione ai valori dell'ordinamento e dell'integrazione nella comunità nazionale.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione dei reati, anche superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la rilevanza dei fatti nel procedimento di naturalizzazione, poiché la valutazione amministrativa della futura affidabilità è autonoma rispetto alla valutazione della responsabilità penale.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su precedenti e segnalazioni penali è legittimo quando l'Amministrazione li valuti complessivamente, con adeguata istruttoria e motivazione, e la prognosi negativa risulti logica, coerente, ragionevole e proporzionata; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'inserimento sociale ed economico ordinario e la prolungata residenza in Italia costituiscono presupposti o elementi normalmente necessari, ma non sono di per sé sufficienti a prevalere sul giudizio negativo fondato su plurimi e significativi indicatori di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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