Cassazione Penale, Sentenza n. 37268/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava vizi di forma nella citazione a giudizio e nel decreto di citazione per il giudizio di appello. Primo motivo: il ricorso per la citazione davanti al Giudice di pace sarebbe stato sottoscritto solo dalle persone offese e non anche dal loro difensore (violazione degli artt. 21, comma 3 e 24 del d.lgs. n. 274/2000). Secondo motivo (principale e decisivo): il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato all'imputato era carente dei requisiti di cui agli artt. 601, comma 3 e 429, comma 1, lett. a), f), g) e h) c.p.p., in particolare mancavano le complete generalità dell'imputato, l'indicazione del luogo (e altri elementi) della celebrazione dell'udienza, la sottoscrizione del giudice sulla copia notificata, l'indicazione dell'imputazione, dell'autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato e del numero di procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente fondato il secondo motivo: la mancanza dell'indicazione del luogo di celebrazione dell'udienza sul decreto di citazione per il giudizio di appello ha determinato una nullità assoluta ex artt. 601, comma 6 e 429, comma 1, lett. f) c.p.p., nonché ex artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto ha impedito all'imputato di conoscere il luogo esatto del processo e quindi di esercitare il diritto a comparire. La Corte ha invece ritenuto assorbito il primo motivo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 21, comma 3; art. 24
Il ricorso per la citazione davanti al Giudice di Pace dovrebbe rispettare le formalità di sottoscrizione previste; nel caso concreto la censura è stata ritenuta assorbita dalla Corte e non decisiva per l'annullamento.
Codice di procedura penale
art. 601, commi 3 e 6; art. 429, comma 1, lett. a) e f) (e richiamo alle lett. g) e h))
Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429 c.p.p. e l'indicazione del giudice competente; la mancanza dell'indicazione del luogo, giorno e ora della comparizione (lett. f) rende il decreto nullo se l'imputato non è identificato in modo certo o manca l'indicazione del luogo della comparizione.
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1
La nullità per mancanza dell'indicazione del luogo della comparizione è una nullità assoluta che può comportare l'annullamento del provvedimento e la rinnovazione del giudizio.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limiti di estensione del ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi entro i limiti consentiti.
Massime di principio
- La citazione per il giudizio di appello deve indicare con certezza il luogo (e comunque il giorno e l'ora) di comparizione: l'omissione del luogo può comportare nullità assoluta e annullamento della sentenza impugnata.
- L'identificazione dell'imputato nel decreto di citazione può essere ritenuta sufficiente anche in assenza delle complete generalità se dal contesto risulta inderogabilmente chi sia il destinatario (es. quando l'appello è stato proposto dallo stesso imputato), ma tale valutazione è di fatto e non automatica.
- Le nullità processuali sono interpretate in maniera tassativa: non tutte le carenze formali determinano nullità, ma quelle espressamente previste come nullità assolute (es. mancanza del luogo della comparizione) sono sanzionate con annullamento.
- Se la notifica manca di informazioni essenziali che impediscono all'imputato di partecipare consapevolmente al processo, il rimedio è la dichiarazione di nullità e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In sede di redazione e notifica degli atti processuali (in particolare dei decreti di citazione per appello) è fondamentale verificare la presenza di tutti i requisiti indicati dagli artt. 429 e 601 c.p.p. per evitare il rischio di inutilità del processo e dell'eventuale condanna.
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