Sentenza del 24/04/2015 n. 8361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità delle iscrizioni ipotecarie e delle cartelle per mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione, ritenuti atti prodromici necessari. In cassazione lamentava inoltre la violazione degli artt. 159 e 161 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, fondata anche su una produzione documentale tardiva relativa alla notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha precisato che la produzione documentale tardiva in primo grado era irregolare ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 546/1992, ma che in appello è consentito depositare nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello stesso decreto. Pertanto, il documento sulla notifica delle cartelle poteva essere esaminato dal giudice d'appello e la tardività originaria risultava superata. In ogni caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., mancava il necessario quesito di diritto. S.A. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 24
Non riportata testualmente nella sentenza.
Le parti devono depositare documenti e indicare le prove entro i termini previsti per la costituzione in giudizio; nel caso concreto, la documentazione sulla regolare notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere prodotta tempestivamente in primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.
La produzione tardiva di un documento in primo grado non impedisce che il documento venga validamente prodotto e valutato in appello; l'irregolarità della produzione originaria non comporta necessariamente l'inutilizzabilità definitiva del documento.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo deve essere accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, la mancanza del quesito di diritto comporta l'inammissibilità del ricorso. Il quesito deve sintetizzare la questione giuridica e consentire alla Corte di formulare una regola applicabile anche a casi ulteriori.
Artt. 159 e 161 c.p.c.
Non riportata testualmente nella sentenza.
Sono state invocate dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità della sentenza di primo grado, ma la Corte non ha accolto la censura.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non riportata testualmente nella sentenza.
La censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere formulata nel rispetto dei requisiti processuali previsti per il ricorso per cassazione, incluso, nel periodo applicabile, il quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini per il deposito documentale in primo grado può rendere irregolare la produzione, ma la documentazione può essere comunque prodotta e valutata in appello, poiché l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti.
- La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non esonera la parte dall'onere di contestare specificamente il contenuto e l'efficacia della sentenza impugnata: l'appello deve indicare le concrete ragioni di ingiustizia o di errore della decisione.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis. Quando è richiesto il quesito di diritto, la sua omissione determina l'inammissibilità del ricorso anche se la questione sostanziale potrebbe essere astrattamente fondata.
- Le contestazioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici devono essere sostenute da censure specifiche e tempestive e devono distinguere tra l'esistenza della notifica, la sua regolarità e la possibilità per l'amministrazione di dimostrarla documentalmente.
- La soccombenza processuale può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione, la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
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