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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28284/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. che li ha ritenuti responsabili, in relazione ai fatti contestati, anche della confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 451.056 ex art. 603-bis c.p. per omissione del versamento dei contributi previdenziali (profilo ritenuto come profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro). Bin Rauf Mahmud deduceva inoltre la mancata declaratoria di non punibilità rispetto al reato di autoriciclaggio, lamentando l'assenza di prova che la somma impiegata per l'acquisto di quote societarie fosse provento illecito.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Conferma che il mancato versamento dei contributi (per il primo semestre 2019) costituisce profitto patrimoniale direttamente correlato al reato di sfruttamento del lavoro e legittima la confisca per equivalente fino a concorrenza di euro 451.056 ex art. 603-bis. Respinge il motivo di Bin Rauf relativo all'art. 129 c.p.p. come non ammissibile in cassazione, alla luce del limite di motivi previsto dall'art. 448 c.p.p.; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato e, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità fino alla concorrenza del profitto; il mancato versamento dei contributi può costituire profitto quando è direttamente collegato allo sfruttamento del lavoro.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Sentenza emessa nell'ambito del procedimento con applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento); la confisca può essere disposta anche con tale pronuncia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda la declaratoria di non punibilità; nel caso di specie la questione è stata ritenuta non proponibile in cassazione per i limiti di ammissibilità dei motivi.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che consente la confisca per sproporzione; la Corte ha richiamato che i requisiti di sproporzione non sono necessari per la confisca ex art. 603-bis.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione (introdotto dalla L. 103/2017): la Corte non può esaminare censure attinenti alla valutazione della responsabilità che esulano dalle fattispecie ammesse.

  • Sez. U., n. 26654 del 2 luglio 2008, Rv. n. 239926

    Sez. U., n. 26654 del 2 luglio 2008, Rv. n. 239926

    Il profitto rilevante ai fini della confisca per equivalente è il beneficio patrimoniale aggiuntivo direttamente collegato al reato.

  • Sez. U., sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255037

    Sez. U., sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255037

    Per la confisca per equivalente non rileva l'origine lecita dei beni confiscati, essendo la misura di natura sanzionatoria.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 603-bis può essere disposta anche come confisca per equivalente: rileva il beneficio patrimoniale direttamente collegato al reato, non l'origine lecita dei beni.
  • Il mancato versamento dei contributi previdenziali può costituire, se inserito nel quadro dello sfruttamento del lavoro, il profitto del reato ai fini della confisca.
  • La confisca ex art. 603-bis non richiede la prova della sproporzione tra beni e redditi (requisito invece rilevante per art. 240-bis).
  • In Cassazione sono ammessi solo i motivi previsti dall'art. 448 c.p.p. (tra cui erronea qualificazione giuridica, illegittimità della pena, ecc.): questioni di merito sulla responsabilità o sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili.
  • Le doglianze riguardanti la declaratoria di non punibilità o la precisa attribuzione della provenienza di somme in sede di quantificazione del profitto devono essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio; in cassazione la loro trattazione è limitata.

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