Sentenza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti per il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e le linee guida relative al superamento del tetto di spesa
Esito
La controversia
La società, fornitrice di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale, aveva impugnato, con ricorso in riassunzione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determinazione direttoriale della Regione Umbria che quantificava gli importi asseritamente dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015-2018, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti presupposti. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Il TAR ha rilevato che, secondo il tenore letterale della disciplina applicabile, tale adesione determina la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato pertanto definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di legittimità. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«la cessazione della materia del contendere»
L'adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici determina, secondo il tenore letterale della legge richiamata, la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico ruolo nella decisione.
Massime di principio
- L'adesione del ricorrente a un meccanismo legislativo di definizione o risoluzione delle controversie, quando la legge prevede espressamente che essa determini la cessazione della materia del contendere, comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La dichiarazione sopravvenuta del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, accompagnata dall'adesione al meccanismo legislativo di definizione della controversia, giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere e non una decisione di merito sull'impugnazione.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando il giudice ravvisi giustificati motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →