Cassazione Penale, Ordinanza n. 06413/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, il quale lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, per una parte, introduceva per la prima volta in cassazione la richiesta di disapplicazione della recidiva; per altra parte, era aspecifico e manifestamente infondato nella doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, che in realtà risultavano già riconosciute in primo grado e confermate in appello. Nella prospettazione alternativa secondo cui la censura riguardasse non il riconoscimento delle attenuanti ma il loro bilanciamento con la recidiva in termini di equivalenza, la Corte ha rilevato che il giudizio di comparazione tra circostanze è tipica valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà, evenienze escluse nel caso concreto poiché la motivazione aveva richiamato in modo congruo i precedenti dell'imputato e la loro attualizzazione nel fatto giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla recidiva perché proposta per la prima volta in sede di legittimità, e infondata la censura sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento, in quanto il giudizio di equivalenza era stato motivato in modo congruo e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Richiamato solo in via implicita tramite la recidiva; la richiesta di disapplicazione della recidiva è stata reputata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute nei giudizi di merito; la censura sul loro mancato riconoscimento è stata ritenuta aspecifica e infondata.
art. 133 c.p.
La motivazione sul bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta congrua in quanto ancorata agli elementi di personalità e ai precedenti dell'imputato, rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
art. 81 c.p.
Non citato testualmente nel brano, ma non determinabile come norma applicata; quindi non incluso come norma applicata.
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è stato ritenuto espressione di discrezionalità di merito, censurabile solo per arbitrio o illogicità manifesta.
art. 625 c.p.
Il fatto storico contestato era un furto con strappo aggravato, qualificato come delitto di furto aggravato.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di escludere o disapplicare la recidiva è inammissibile in cassazione quando introduce una questione nuova non devoluta nei gradi di merito.
- La doglianza che investe le circostanze attenuanti generiche è inammissibile se contesta un fatto già favorevolmente deciso nei giudizi di merito oppure è priva di specificità.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Per ritenere adeguata la motivazione sul bilanciamento circostanziale è sufficiente che il giudice richiami elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la personalità dell'imputato rapportata al fatto concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →