Sentenza n. 874/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno in merito all’istanza presentata in data 29/9/2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; del conseguente obbligo delle Prefettura di Salerno di provvedere, ordinando alla Prefettura di Salerno di provvedere sulla predetta istanza, entro un termine non superiore a sessanta giorni, disponendo sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno sull'istanza del 29 settembre 2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia a seguito di nulla osta all'assunzione con rapporto di lavoro stagionale, aveva chiesto di essere convocata per accertare l'indisponibilità del datore di lavoro originario e ottenere almeno un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Deduceva l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura di Salerno e chiedeva l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con ordine di definire il procedimento entro sessanta giorni e nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno comunicava che la Prefettura aveva adottato, il 18 giugno 2025, un provvedimento espresso di diniego del permesso richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, anche se di diniego e non di accoglimento della richiesta sostanziale, ha soddisfatto l'interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, consistente nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione. Il giudizio ex art. 117 c.p.a. è diretto a far cessare l'inerzia e a imporre la conclusione del procedimento, non a conseguire necessariamente un esito favorevole. Il Collegio ha richiamato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e di manifestare espressamente la propria volontà, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché l'art. 34, comma 5, c.p.a. quale base della pronuncia di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio, l'interesse tutelato consiste nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione e la conclusione del procedimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamata come eccezione alla regola secondo cui il giudizio sul silenzio mira all'ottenimento di una pronuncia espressa, senza che dal testo risultino ulteriori precisazioni applicative.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la pronuncia di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento espresso che soddisfa l'interesse azionato.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla Pubblica Amministrazione la conclusione tempestiva del procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà e nella conclusione del procedimento, non necessariamente in un esito favorevole per il richiedente.
- L'adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, quale che sia il contenuto del provvedimento, favorevole o sfavorevole.
- L'obbligo di provvedere impone all'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento con una manifestazione espressa della propria volontà, in attuazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
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