Sentenza n. 298/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna - al risarcimento del danno curriculare causato dal silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barisciano sulle istanze della società Servizi Integrati s.r.l. del 30 ottobre 2019, e, successivamente, del procuratore, nell'interesse di parte ricorrente, del 13 dicembre, finalizzate alla rettifica dell'errore materiale del certificato esecuzione lavori del 28 giugno 2019 prot. n. 26091/2019 afferenti opere di puntellamento di edifici pericolanti, giusta determinazione dell'Ufficio tecnico n. 131/2009, nella parte in cui è stata indicata, nel riquadro della categoria prevalente dei lavori, la sigla OG1 - edifici civili e industriali invece di quella corretta OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; - nonché per l'ottemperanza ex art. 114 c.p.a., al pagamento delle spese di lite indicate, nel giudizio ex art. 117 c.p.a. R.G. n. 66/2020, dalla sentenza 3 marzo 2021, n. 87 notificata al Comune resistente in pari data (passata in giudicato come da attestazione della segreteria del 17 marzo 2022) e dall'ordinanza collegiale 15 luglio 2021, n. 386 notificata il 16 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di rettifica di un certificato di esecuzione lavori e mancato pagamento delle spese processuali liquidate in un precedente giudizio sul silenzio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa esecutrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva eseguito lavori di puntellamento di edifici pericolanti e aveva ottenuto un certificato di esecuzione lavori nel quale, nella categoria prevalente, era indicata OG1 invece della ritenuta corretta OG2. Dopo le istanze di rettifica del 30 ottobre e del 13 dicembre 2019, il Comune era rimasto inerte. Il silenzio era stato accertato con una precedente sentenza, seguita dalla nomina di un commissario ad acta; la rettifica era stata effettuata soltanto il 16 febbraio 2022, consentendo all'impresa di utilizzare il certificato per conseguire l'attestazione SOA OG2 in classifica V, anziché IV-bis. L'impresa ha chiesto il risarcimento del danno curriculare o da immagine depotenziata, quantificato in via equitativa in euro 83.250,00, assumendo che il ritardo le avesse impedito di partecipare a gare per lavori su beni vincolati, nonché il pagamento delle spese dovute in relazione al precedente giudizio sul silenzio. Ha dedotto la violazione degli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 7, lett. a), d.P.R. n. 207/2010. Il Comune ha depositato una memoria tardiva, dichiarata inutilizzabile, perché presentata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile in vista di un'udienza già fissata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la memoria tardiva del Comune, applicando il combinato disposto dell'art. 73, comma 1, c.p.a. e dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a., trattandosi di una domanda risarcitoria per inosservanza del termine di conclusione del procedimento. Nel merito ha respinto la domanda di risarcimento: il danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 non è automatico per la sola violazione del termine, ma richiede la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo dell'amministrazione. L'impresa non ha indicato gare specifiche alle quali avrebbe potuto partecipare, né prodotto bandi o atti dai quali risultasse che la classifica V OG2 fosse requisito impeditivo, né dimostrato il possesso degli ulteriori requisiti o una ragionevole probabilità di aggiudicazione. È stata invece accolta la domanda relativa alle spese del precedente giudizio: il Comune è stato condannato al rimborso del contributo unificato di euro 300,00 e al pagamento di euro 500,00 per spese processuali, oltre accessori di legge. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; decorso inutilmente tale termine, il Prefetto dell'Aquila, quale commissario ad acta, dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni. Le spese del presente giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda risarcitoria proposta per il pregiudizio asseritamente derivante dal silenzio dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente la tutela in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza e nell'ordinanza collegiale relative alle spese processuali.
art. 117 c.p.a.
Riguarda il precedente giudizio avverso il silenzio inadempimento, definito con la sentenza richiamata dal TAR.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a.
controversie in materia di … risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo
Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sulle controversie risarcitorie derivanti dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.
art. 2-bis l. n. 241/1990
La responsabilità da ritardo richiede, oltre alla violazione del termine, la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo dell'amministrazione; non opera come ristoro automatico.
art. 83 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della qualificazione degli operatori economici, senza che il TAR ne faccia applicazione decisiva per la domanda risarcitoria.
art. 86 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione utile alla qualificazione, senza che il TAR ne faccia applicazione decisiva per la domanda risarcitoria.
art. 8, comma 7, lett. a), d.P.R. n. 207/2010
È invocato in relazione all'obbligo dell'amministrazione di inserire tempestivamente nel casellario informatico i certificati dei lavori.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Concorre a determinare il termine per il deposito delle memorie in vista dell'udienza.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
In presenza di un'udienza già fissata, il deposito dell'atto oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è inammissibile e l'atto è inutilizzabile.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È richiamato per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano state compensate.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adozione o rettifica di un provvedimento amministrativo non può essere accolta per la sola violazione del termine procedimentale: il ricorrente deve provare il danno concreto, il nesso causale tra ritardo e pregiudizio e l'elemento soggettivo dell'amministrazione.
- Il danno derivante dal ritardo nell'acquisizione di una qualificazione utile alla partecipazione alle gare richiede l'indicazione di procedure di gara specifiche, la prova che la qualificazione mancasse effettivamente al momento della partecipazione e la dimostrazione degli ulteriori requisiti nonché di una ragionevole probabilità di aggiudicazione; non è sufficiente allegare astrattamente la perdita della possibilità di concorrere.
- Nelle controversie risarcitorie soggette alla giurisdizione esclusiva per inosservanza del termine di conclusione del procedimento, la mancata prova dell'occasione concreta perduta e della probabilità di conseguire il risultato favorevole esclude il nesso causale e conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
- Quando una precedente pronuncia passata in giudicato ha posto a carico dell'amministrazione il pagamento di somme per spese processuali, tali somme possono essere richieste in ottemperanza; il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il successivo caso di inerzia.
- In vista di un'udienza già fissata, il deposito della memoria oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è tardivo e l'atto è inutilizzabile, anche se effettuato entro le ore 24.
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