Cassazione Penale, Sentenza n. 16132/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta, formulata dopo l'interrogatorio di garanzia, di revoca o in subordine di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la custodia a termine ex art. 292 lett. d) c.p.p., al fine di consentire l'esecuzione di un accertamento antropometrico (ex art. 358, comma 2, c.p.p.) volto a verificare la corrispondenza tra il ricorrente e l'immagine di un frame videoregistrato ritenuto probatorio. Il ricorrente censura la mancanza di altri concreti elementi indiziari (sostenendo che l'imputazione si fonda su un unico frame e su un riconoscimento contestato) e deduce violazioni di norme processuali e vizio di motivazione nella mancata concessione della misura a termine.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal Tribunale, che ha fondato la sua decisione non solo sul riconoscimento operato dall'operatore di polizia giudiziaria alle immagini ma anche sulla comparazione con effigi presenti su documenti ufficiali e sulla possibilità per il giudice di visionare direttamente le immagini. Quanto alla richiesta subordinata di sostituzione della misura con la custodia a termine, la Corte ha stabilito che tale misura è prevista esclusivamente quando la restrizione sia imposta per tutelare l'acquisizione e la genuinità della prova (art. 274 lett. a) c.p.p.); nel caso di specie la misura era stata adottata per il pericolo di reiterazione del reato (art. 275, comma 3), quindi la custodia a termine non è applicabile. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma sul gravame (appello) avverso le ordinanze in materia cautelare: utilizzata come riferimento procedurale per l'appello al Tribunale della Libertà.
art. 416-bis c.p.
Norma sul delitto di associazione mafiosa: riferimento al reato per cui il ricorrente è indagato; la gravità indiziaria va valutata anche alla luce dell'appartenenza al sodalizio.
art. 648 c.p.
Norma in materia di ricettazione: citata tra le contestazioni collegate all'indagine, rilevante nel quadro complessivo degli addebiti.
art. 10, 12, 14 legge 497/74
Norme speciali (anche sul porto e uso di armi/strumenti) richiamate nel capo di imputazione come reati 'fine' collegati all'associazione.
art. 292 lett. d) c.p.p.
Prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare a termine: la Corte interpreta che tale misura è rilevante solo quando la restrizione sia disposta esclusivamente per tutelare l'acquisizione e la genuinità della prova; non è idonea se la custodia è motivata dal pericolo di reiterazione del reato.
art. 274 lett. a) c.p.p.
Indica l'esigenza cautelare 'a tutela dell'acquisizione e della genuinità della prova': la Corte richiede che per fissare un termine ex art. 292 lett. d) debba ricorrere questa specifica esigenza.
art. 358 comma 2 c.p.p.
Previsione di accertamenti tecnici o attività del P.M.: la richiesta di accertamento antropometrico era motivata con riferimento a questa norma, ma la Corte ha valutato che tale esigenza non legittima automaticamente la custodia a termine quando la misura è invece basata su pericolo di reiterazione.
artt. 349 e 189 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente nell'articolazione dei motivi (con riferimento ai mezzi di impugnazione e alle regole procedurali): la Corte non ha ravvisato violazioni applicabili tali da fondare il ricorso.
art. 273 c.p.p.
Criteri per la determinazione della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che, anche tenuto conto del riconoscimento e della comparazione fotografica, la gravità indiziaria verso il ricorrente risulta soddisfatta.
art. 275 comma 3 c.p.p.
Prevede la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato: la Corte ha confermato che la misura era stata adottata per questo motivo, il che esclude l'applicabilità della custodia a termine prevista per esigenze probatorie.
art. 23 comma 8 D.I. n. 137/2020 (convertito)
Norma procedurale emergenziale che consente il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte: applicata per la trattazione del ricorso in questa sede.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese delle impugnazioni ritenute infondate: invocata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La custodia cautelare a termine ex art. 292 lett. d) c.p.p. è appropriata solo quando la restrizione sia disposta esclusivamente per tutelare l'acquisizione e la genuinità della prova (art. 274 lett. a)); se la misura è adottata per il pericolo di reiterazione del reato, la custodia a termine non è applicabile.
- Il riconoscimento effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di videoregistrazioni può costituire "prova atipica" valida, soprattutto se corroborato da comparazione con effigi fotografiche ufficiali e se il giudice può visionare direttamente le immagini per formarsi il convincimento.
- La censura della gravità indiziaria basata soltanto su contestazioni generiche dell'attendibilità di un singolo elemento (es. un riconoscimento) è difficilmente efficace se il giudice ha motivato in modo coerente e logico la valutazione complessiva degli elementi.
- Le istanze difensive per sostituzione della misura cautelare devono collegare esplicitamente la richiesta alle esigenze tipizzate dalla norma (es. rischio per l'acquisizione/genuinità della prova); una disponibilità dell'imputato a sottoporsi a esami non impone l'applicazione della custodia a termine quando sussistono esigenze cautelari diverse.
- Quando la misura cautelare si fonda sul pericolo di reiterazione del reato, il giudice dovrà valutare e motivare in ordine a tale rischio; richieste alternative che non incidono su quella valutazione sostanziale sono destinate a essere rigettate.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione in materia cautelare, è frequente l'applicazione della condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni infondate possono comportare oneri economici per il ricorrente.
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