Sentenza n. 15866/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0077821 del 18 marzo 2026, con il quale Invitalia ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI SINTESI S.p.A. – SINTESI SANITÀ S.r.l. nell’ambito della procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di gestione integrata e centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, incluse quelle del Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, sull’intero territorio nazionale; - della comunicazione digitale di aggiudicazione prot. n. 0077822 del 18 marzo 2026; - della relazione del Responsabile Unico del Progetto, datata 17 marzo 2026, contenente gli esiti della procedura, nella parte in cui recepisce l’esito favorevole delle verifiche sui requisiti di ordine speciale e trasmette gli atti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione; - dei verbali di gara, e in particolare dei verbali n. 1 del 15 gennaio 2026, n. 2 del 27 gennaio 2026, n. 3 del 3 febbraio 2026, n. 4 del 3 febbraio 2026 e n. 5 del 5 febbraio 2026; - dell’esito della procedura RFQ_3776; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SINTESI S.P.A il 21\5\2026 : - del Disciplinare relativo alla Procedura di Gara aperta (CIG B8F25E57BF) per l’affidamento dei Servizi per la Gestione Integrata e Centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, ivi incluse le sedi del Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, sul territorio nazionale, limitatamente all’art. 8.3.2, ove interpretato – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso della necessaria produzione cumulativa e tipizzata dei mezzi di comprova ivi indicati ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale; - dello stesso Disciplinare, limitatamente all’art. 17, ove interpretato – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di escludere l’applicabilità del soccorso istruttorio nonché la possibilità di richiedere precisazioni o chiarimenti nell’ambito del subprocedimento di comprova dei requisiti dichiarati; - della Comunicazione del 16 febbraio 2026 con cui Invitalia richiedeva copia delle fatture quietanzate relative ai contratti Ministero della Cultura, ENAC, Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia, Altran Italia S.p.A., Agenzia delle Entrate – Riscossione, ove interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso della necessaria produzione di tali documenti ai fini della valida comprova del requisito, nonché dell’inapplicabilità del soccorso istruttorio nell’ambito del subprocedimento di comprova dei requisiti; - della relazione del Responsabile Unico del Progetto, datata 17 marzo 2026, ove interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di recepire o rappresentare il subprocedimento di comprova secondo una logica di necessaria cumulatività dei mezzi di prova ovvero di omettere di considerare le dichiarazioni del revisore legale quali autonomi elementi di comprova del requisito; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o collegato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al RTI Sintesi della gara per i servizi integrati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le sedi del Ministero della Cultura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI secondo classificato, con 62,321 punti contro gli 89,606 dell’aggiudicatario, ha impugnato l’aggiudicazione del 18 marzo 2026 e gli atti presupposti, chiedendo anche il conseguimento dell’aggiudicazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che la mandante dell’aggiudicatario, pur impegnandosi a eseguire il 30% delle prestazioni, non possedesse un apporto esperienziale adeguato a tale quota. Con il secondo motivo ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario per comprovare il requisito tecnico-professionale di aver eseguito, nei dieci anni precedenti, servizi analoghi per almeno € 16.593.000, rilevando sia l’insufficienza della documentazione iniziale sia la formazione successiva alla scadenza delle offerte di alcuni certificati integrativi. Con il terzo motivo ha censurato, in particolare per la referenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del valore di € 144.569,14, la mancata produzione di quietanze o documenti bancari e l’asserita inidoneità della dichiarazione del revisore. Con il quarto motivo ha denunciato l’omessa verifica di anomalia, richiamando il ribasso del 54,15% dell’aggiudicatario. Con il quinto motivo ha contestato i punteggi attribuiti ai sub-criteri tecnici B.2 e B.4 e la mancata ostensione dei coefficienti individuali dei commissari, prospettando illogicità, disparità di trattamento e violazione della lex specialis. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando in via interpretativa le clausole del disciplinare e gli atti della comprova, per sostenere che i mezzi di prova fossero alternativi e che fossero ammessi chiarimenti e integrazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Sul primo motivo ha ritenuto che, per servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023 non imponga una corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di requisiti dei singoli componenti del RTI, tanto più che il disciplinare richiedeva il requisito tecnico-professionale al raggruppamento nel suo complesso ed escludeva una percentuale minima individuale; Invitalia non doveva quindi verificare la proporzionalità tra il 30% di esecuzione della mandante e la sua esperienza. Sul secondo motivo ha rilevato che il disciplinare consentiva la comprova mediante “uno o più” documenti, con mezzi alternativi e non cumulativi, e che i contratti prodotti, recanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, erano idonei. Ha inoltre ritenuto utilizzabili certificati formati dopo la scadenza delle offerte quando attestino prestazioni già eseguite entro tale data. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la referenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione era ultronea, poiché le referenze ENAC (€ 1.408.706,62), Ministero della Cultura (€ 15.546.756,34) e Guardia di Finanza (€ 290.325,42), per complessivi € 17.245.788,38, superavano già la soglia di € 16.593.000. Il quarto motivo è stato respinto: il solo ribasso del 54,15%, senza allegazioni o prove sulla sua incidenza sull’utile o sulla concreta inattendibilità economica dell’offerta, non imponeva l’avvio della verifica facoltativa di anomalia né una motivazione analitica; la scelta discrezionale sarebbe censurabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: il RTI ricorrente, distanziato di 27,285 punti, non ha dimostrato che la correzione dei punteggi contestati gli avrebbe consentito con certezza di aggiudicarsi la gara; la censura è stata inoltre ritenuta generica. È stata respinta anche la doglianza sulla mancata verbalizzazione dei coefficienti individuali, poiché il disciplinare valorizzava il giudizio collegiale finale e non imponeva di verbalizzare i passaggi individuali che conducevano alla media. In conseguenza del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti: € 2.500, oltre accessori, a favore di ciascuno di Invitalia e del Ministero della Cultura e € 2.500, oltre accessori, complessivamente a favore delle società aggiudicatarie.
Norme richiamate
art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 68, comma 11, del d.lg. n. 36 del 2023 — che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare — non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva (cft. Consiglio di Stato sez. V, 5/01/2026, n. 57).
Nei raggruppamenti temporanei che partecipano ad appalti di servizi e forniture non è richiesta, in via generale, la corrispondenza tra la quota di esecuzione assunta dal singolo componente e la quota del requisito di qualificazione da esso posseduta. Nel caso deciso, il disciplinare attribuiva il requisito al raggruppamento nel suo complesso.
art. 100 d.lgs. 36/2023
La disposizione individua espressamente “uno o più dei seguenti documenti” quale modalità di dimostrazione del possesso del requisito, evidenziando, pertanto, il carattere alternativo e non cumulativo della documentazione indicata.
La comprova del requisito tecnico-professionale deve rispettare le modalità stabilite dalla lex specialis; quando questa ammette “uno o più” documenti, i mezzi elencati sono alternativi e non devono essere prodotti cumulativamente.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Pertanto, in assenza di elementi specifici di incongruità dell’offerta che potessero suggerire l’avvio del procedimento di verifica in via facoltativa, la stazione appaltante non era tenuta ad attivare il subprocedimento di verifica, né a fornire una motivazione analitica in ordine a tale scelta.
La verifica facoltativa di anomalia non è imposta dal solo dato del ribasso: occorrono elementi specifici di incongruità che suggeriscano l’avvio del subprocedimento.
art. 15 del Disciplinare di gara
La clausola citata non richiede la verbalizzazione dei passaggi che conducono all’attribuzione del coefficiente finale (quello cioè risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), ma attribuisce rilievo, ai fini della manifestazione delle ragioni della valutazione, esclusivamente al giudizio collettivo finale espresso dalla commissione.
Se la lex specialis non lo prescrive, la commissione non è tenuta a verbalizzare i singoli coefficienti individuali: è sufficiente il giudizio collegiale finale, secondo la regola di valutazione prevista dal disciplinare.
Massime di principio
- Negli appalti di servizi e forniture, il requisito di qualificazione richiesto al raggruppamento temporaneo non deve essere necessariamente ripartito tra i componenti in proporzione alle rispettive quote di esecuzione, salvo una diversa previsione della lex specialis. Se il disciplinare richiede il requisito al raggruppamento nel suo complesso e non stabilisce soglie individuali, la stazione appaltante non è tenuta a verificare una corrispondenza quantitativa tra quota esecutiva e quota di esperienza del singolo componente.
- Quando la lex specialis stabilisce che la comprova di un requisito può avvenire mediante “uno o più” documenti tra quelli elencati, i mezzi di prova sono alternativi e non cumulativi. È idoneo il documento che consenta di ricavare gli elementi richiesti dalla disciplina di gara, quali oggetto, importo e periodo di esecuzione.
- Negli appalti di servizi, la documentazione di comprova può essere formata dopo la scadenza del termine per presentare le offerte, purché attesti prestazioni che, in tutto o in parte, risultavano già eseguite entro il momento rilevante per il possesso del requisito.
- Una contestazione relativa a una singola referenza è inammissibile per difetto di interesse quando, anche escludendo tale referenza, le altre referenze valide superano la soglia minima richiesta dalla lex specialis.
- Per contestare l’omessa verifica facoltativa di anomalia non basta richiamare l’entità del ribasso: occorrono elementi specifici che indichino una perdita o una manifesta inattendibilità economica dell’offerta. In assenza di tali elementi, la stazione appaltante non deve avviare la verifica né fornire una motivazione analitica sulla scelta; il sindacato resta circoscritto alla macroscopica irragionevolezza o al decisivo errore di fatto.
- La contestazione dei punteggi tecnici richiede la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che la correzione dei punteggi, se la censura fosse accolta, potrebbe determinare con certezza un concreto vantaggio, quale l’aggiudicazione. In mancanza di tale dimostrazione la censura è inammissibile; la verbalizzazione dei coefficienti individuali non è necessaria se la lex specialis non la prescrive e attribuisce rilievo al giudizio collegiale finale.
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