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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02437/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario della contribuente contro il diniego di autotutela. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società contribuente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento emesso ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 nei confronti di una società cessionaria, ritenuta solidalmente obbligata per l'Iva non versata dal fornitore-cedente in una ipotesi di sottofatturazione relativa alla cessione di carni. L'atto di intimazione non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. La società aveva poi presentato istanza di annullamento in autotutela, respinta dall'Amministrazione, e aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo ammissibile l'impugnazione del diniego e ritenendo altresì superata la presunzione di solidarietà sulla base di un precedente accertamento negativo della Direzione provinciale di Bergamo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto impugnabile il diniego di autotutela, pur essendo state veicolate censure dirette in sostanza contro la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo; dall'altro la violazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR considerato idonea a vincere la presunzione legale relativa una verifica svolta su presupposti diversi e non finalizzata a escludere la solidarietà passiva ex art. 60-bis.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è interpretata estensivamente, ma il sindacato sul diniego di autotutela è ammissibile solo nei limiti dei profili di illegittimità del rifiuto connessi a ragioni di rilevante interesse generale, non per rimettere in discussione la fondatezza dell'atto impositivo definitivo.

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina una presunzione legale relativa di solidarietà tra cedente e cessionario al ricorrere dei presupposti previsti; la relativa contestazione deve investire tempestivamente l'atto impositivo e non può essere recuperata tramite l'impugnazione del diniego di autotutela.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    Richiamato dalla CTR per il principio di affidamento e buona fede; la Cassazione non ne fa applicazione decisiva, perché esclude che la contestazione della pretesa tributaria definitiva possa essere trasformata in censura del diniego di autotutela.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Il termine perentorio per impugnare l'atto impositivo non è eluso dalla successiva presentazione di un'istanza di autotutela.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la violazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972.

  • Corte cost. n. 181/2017

    L'annullamento d'ufficio in ambito tributario resta un potere pienamente discrezionale e non costituisce un mezzo di tutela dei diritti individuali del contribuente; l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto va bilanciato con l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto e nei limiti in cui siano dedotte ragioni di rilevante interesse generale che avrebbero imposto o giustificato l'esercizio del potere di riesame.
  • Non è consentito utilizzare l'impugnazione del diniego di autotutela per recuperare contestazioni sulla legittimità sostanziale di un atto impositivo ormai definitivo, che andavano proposte con tempestiva impugnazione dell'atto originario.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende né sostituisce l'onere del contribuente di impugnare nei termini l'atto tributario presupposto.
  • L'interesse generale idoneo a sorreggere l'autotutela non coincide con il mero interesse del contribuente a evitare una tassazione ritenuta errata o eccessiva.
  • Quando la causa è decisa senza rinvio, ciò presuppone che la questione sia definibile in diritto e che non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.
  • La presunzione legale relativa di solidarietà prevista dall'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 non può essere elusa attraverso doglianze rivolte contro atti successivi o contro verifiche svolte per finalità diverse da quelle della norma, se l'atto impositivo presupposto è divenuto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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