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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9705 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune di Crotone sulle indennità di esproprio corrisposte nel dicembre 1996. Con il primo motivo sostenevano che la tassazione non fosse applicabile perché i procedimenti ablativi e i relativi provvedimenti risalivano agli anni 1973-1980, quindi anteriormente al periodo rilevante previsto dalla disciplina transitoria. Con il secondo motivo contestavano la base imponibile, sostenendo che la ritenuta dovesse essere calcolata soltanto sulla plusvalenza, ossia sulla differenza tra l'indennità ricevuta e il valore del terreno, e non sull'intera somma erogata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, ai sensi della L. n. 413 del 1991, rileva il momento della percezione dell'indennità: le somme riscosse dopo l'entrata in vigore della legge, anche se riferite a espropri definiti molti anni prima, sono soggette a tassazione. Quanto alla base imponibile, la ritenuta del 20% si applica ordinariamente all'intera somma erogata, mentre il contribuente può optare nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria, fondata sulla sola plusvalenza e sulle altre componenti reddituali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 11.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 1, 5, 7 e 9

    "Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6 [...] devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento."

    La tassazione delle plusvalenze derivanti da procedimenti espropriativi è collegata, in applicazione del principio di cassa, al momento del pagamento o della riscossione. Le somme percepite dopo l'entrata in vigore della legge sono imponibili anche se il decreto di esproprio o gli altri atti ablativi sono anteriori. La ritenuta del 20% è applicata sull'intera somma erogata, salvo opzione del contribuente per la tassazione ordinaria in dichiarazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82, oggi artt. 67 e 68

    Le disposizioni individuano le plusvalenze imponibili e i criteri per determinarle nell'ambito della tassazione ordinaria. Tali criteri non modificano però la base della ritenuta forfetaria del 20% prevista dalla L. n. 413 del 1991, che viene calcolata sull'intero importo erogato.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    La norma è stata richiamata quale parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni tributarie sostanziali.

  • Articoli 3 e 53 della Costituzione

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui non è manifestamente incostituzionale la previsione della ritenuta del 20% sull'intera somma percepita, poiché il contribuente può optare per la tassazione ordinaria sulla plusvalenza effettiva.

Massime di principio

  • Per le indennità di esproprio soggette alla disciplina della L. n. 413 del 1991, il momento decisivo per l'imposizione è normalmente quello dell'effettiva riscossione della somma, non quello in cui è stato emesso il decreto di esproprio o si è concluso il procedimento ablativo.
  • Una somma di esproprio pagata dopo l'entrata in vigore della legge può essere tassata anche se l'espropriazione risale a molti anni prima.
  • La ritenuta del 20% operata dall'ente erogante costituisce, in via ordinaria, un'imposta calcolata sull'intero importo corrisposto, comprendendo le componenti indicate dalla legge.
  • Il contribuente che ritenga più conveniente tassare la sola plusvalenza effettiva può optare per la tassazione ordinaria nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la ritenuta subita viene considerata un acconto.
  • Per valutare la convenienza dell'opzione ordinaria occorre ricostruire il valore fiscalmente rilevante del terreno, la plusvalenza e tutte le altre componenti del reddito del contribuente nell'anno interessato.

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