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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5532/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

A seguito della morte di una persona, due condividenti hanno promosso davanti al Tribunale di Catania una domanda di scioglimento della comunione incidentale ereditaria relativa a un compendio immobiliare, nei confronti degli altri eredi. Nel primo grado si sono costituiti alcuni eredi, mentre gli altri sono rimasti contumaci. Il Tribunale ha respinto la domanda perché alcuni immobili risultavano interessati da abusi edilizi non sanati. Le coeredi che avevano proposto la domanda hanno appellato; la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 2043/2013, depositata il 13 dicembre 2013, ha confermato il rigetto, ritenendo che gli abusi impedissero la divisione e che non fosse possibile dividere soltanto i beni regolari senza l’assenso di tutti i condividenti. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 183, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso sulla base di ulteriori irregolarità edilizie senza previamente provocare il contraddittorio; 2A) violazione della L. n. 47/1985, per avere qualificato alcune opere come soggette a concessione edilizia; 2B) violazione della stessa legge e dell’art. 757 c.c., sostenendo che la divisione ereditaria, avendo natura dichiarativa, non fosse soggetta al divieto previsto per gli atti inter vivos; 3) violazione dell’art. 713 c.c., contestando che la divisione dei beni non abusivi richiedesse l’assenso di tutti e sostenendo che la domanda originaria di divisione dell’intero compendio dovesse poter proseguire limitatamente ai beni divisibili; 4) contestazione dell’addebito alle sole appellanti delle spese di consulenza tecnica; 5) riproposizione di questioni di merito non esaminate in appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati, rigettato il primo e il secondo, dichiarato assorbito il quarto e inammissibile il quinto. Ha ritenuto che la questione delle ulteriori irregolarità edilizie non fosse stata introdotta d’ufficio senza contraddittorio, perché risultava dalla consulenza tecnica rinnovata in appello, alla cui attività le parti avevano partecipato, e riguardava il tema già devoluto con il gravame. Ha escluso che le contestazioni sulla qualificazione tecnica delle opere potessero fondare il vizio di legittimità, trattandosi di contrapposizione alla valutazione motivata della Corte territoriale; ha inoltre richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 25021/2019, secondo cui anche la divisione della comunione incidentale è atto inter vivos. Ha invece stabilito che la domanda originaria era diretta alla divisione dell’intero compendio, nei limiti del giuridicamente possibile, e non costituiva una nuova domanda di divisione parziale; pertanto non era necessario l’assenso di tutti i condividenti per procedere alla divisione dei beni non colpiti da abusi edilizi o successivamente sanati. La sentenza è stata cassata su tale punto e la causa rinviata a una diversa sezione della Corte d’Appello di Catania, affinché proceda alla divisione dei beni divisibili e provveda nuovamente sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 2, c.p.c.

    Dunque non concorre la lesione della norma ex art. 183 c.p.c., comma 2 denunziata con conseguente nullità della sentenza pronunziata, posto che la decisione del Collegio catanese non si fonda su questione rilevata ex officio, bensì ha avuto ad oggetto esattamente il thema decidendum introdotto con il gravame alla luce delle ulteriori acquisizioni istruttorie disposte in secondo grado.

    Non viola la disposizione sul contraddittorio la decisione d’appello che considera risultanze emerse da una consulenza tecnica svolta nel grado, conosciute dalle parti, quando la questione giuridica cui esse si riferiscono costituisce già oggetto del thema decidendum.

  • L. n. 47/1985, artt. 8, 17, 26 e 40

    La questione agitata nell’argomento critico citato risulta risolta da questa Suprema Corte con la sentenza resa dalle sezioni unite che conforta l’argomentazione giuridica esposta dalla Corte etnea che anche la divisione della comunione incidentale è atto inter vivos – Cass. su n. 25021/19 –.

    La divisione della comunione incidentale è qualificata come atto inter vivos e, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina edilizia richiamata, non può riguardare beni immobili interessati da abusi edilizi ostativi non sanati.

  • art. 757 c.c.

    La questione agitata nell’argomento critico citato risulta risolta da questa Suprema Corte con la sentenza resa dalle sezioni unite che conforta l’argomentazione giuridica esposta dalla Corte etnea che anche la divisione della comunione incidentale è atto inter vivos – Cass. su n. 25021/19 –.

    La natura dichiarativa degli effetti della divisione non impedisce di qualificare la divisione della comunione incidentale come atto inter vivos ai fini della disciplina edilizia applicabile.

  • art. 713 c.c.

    In tal prospettiva non era necessario l’assenso di tutti i comunisti poichè la domanda era rimasta quella originariamente proposta, comunque, diretta alla divisione dell’intero compendio ereditario, con l’ovvia esclusione dei beni che non potevano esser divisi per espressa disposizione di legge.

    La domanda originaria di divisione dell’intero compendio può essere accolta limitatamente ai beni giuridicamente divisibili, senza che ciò integri una nuova domanda di divisione parziale o richieda l’assenso di tutti i condividenti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    A fronte di detta specifica motivazione, parte ricorrente si limita a contrapporre propria opzione valutativa, sicchè non concorre il vizio di legittimità denunziato fondato sulla norma ex art. 360 c.p.c., n. 3.

    Non sussiste violazione di legge deducibile in cassazione quando la censura si limita a contrapporre una diversa valutazione tecnico-giuridica a quella specificamente e adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il Giudice di rinvio provvederà anche, ex art. 385 c.p.c., comma 3, alla disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

    A seguito della cassazione con rinvio, il giudice di rinvio provvede anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La domanda originaria di divisione dell’intero compendio non diviene domanda nuova di divisione parziale se, per un impedimento legale, la divisione può essere pronunciata soltanto per i beni non colpiti dall’impedimento; non occorre, in tal caso, l’assenso di tutti i condividenti.
  • Quando alcuni immobili compresi nella domanda di divisione sono interessati da abusi edilizi che ne impediscono la divisione, il giudizio può proseguire per i beni non colpiti dagli abusi o per quelli per i quali gli abusi siano stati nel frattempo sanati.
  • La partecipazione delle parti alla consulenza tecnica e la conoscenza della relativa relazione escludono, nel caso esaminato, che la decisione fondata sulle risultanze peritali costituisca una decisione su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio, se la questione giuridica era già compresa nel tema del gravame.
  • La censura di violazione di legge non può ridursi alla contrapposizione di una valutazione alternativa a quella tecnico-giuridica motivatamente adottata dal giudice di merito.
  • Ai fini della disciplina edilizia applicata nella decisione, anche la divisione della comunione incidentale è qualificata come atto inter vivos.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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