Sentenza del 14/06/2018 n. 2737 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Notifica - Invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata A.R. - Mancata consegna personale del plico al destinatario - Necessità invio seconda raccomandata - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata in modo invalido perché il plico, inviato direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non era stato consegnato personalmente al destinatario e non era stata inviata una seconda raccomandata informativa. La contestazione si fondava sull’asserita necessità di applicare le formalità previste dalla legge n. 890/1982 per le notifiche a mezzo posta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata A.R., ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Pertanto, la mancata consegna personale del plico al destinatario non rende necessaria l’invio di una seconda raccomandata informativa e non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità, la notifica segue le regole del servizio postale ordinario.
Legge n. 890/1982
Le formalità specifiche previste per le notifiche a mezzo posta ai sensi di questa legge non si applicano alla notificazione diretta della cartella effettuata dal concessionario mediante raccomandata A.R.
Massime di principio
- La notifica diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata A.R. da parte dell’agente della riscossione è soggetta alle regole del servizio postale ordinario, non alle formalità della legge n. 890/1982.
- La mancata consegna personale del plico al destinatario non comporta automaticamente l’obbligo di inviare una seconda raccomandata informativa.
- Ai fini della validità della notifica, occorre distinguere tra invio diretto della raccomandata da parte del concessionario e notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore: solo nel secondo caso possono trovare applicazione le specifiche formalità della legge n. 890/1982.
- In una situazione analoga, la contestazione della cartella non può fondarsi soltanto sull’assenza della seconda raccomandata, se la notifica è stata effettuata direttamente dal concessionario secondo la procedura prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Lucca
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 350 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 438 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 538 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 14 giu 2018Sentenza del 14/06/2018 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →