Sentenza n. 1828/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria, pratica edilizia n. 33/2022, in data 19.01.2023, avente ad oggetto “Chiusura balcone con serramenti in assenza di titolo abilitativo”: di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o conseguenti e comunque connessi, anche non cogniti e, in particolare: - del provvedimento del Comune di Ponti prot. n. 144, in data 19.01.2022 (rectius 2023) avente ad oggetto “diffida conclusione procedimenti amministrativi prot. nn. 1780-1781-1782 del 04/08/2022 – Riscontro”; - del verbale della Commissione Edilizia Comunale in data 1°.12.2022 avente ad oggetto il parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria P.E. n. 33/2022 del 3.11.2022, prot. n. 2589 – Aliberti Giuseppina – Lavori di chiusura del balcone con serramenti in alluminio permesso di costruire in sanatoria in assenza di titolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire in sanatoria relativo alla chiusura di un balcone con serramenti, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un'unità abitativa situata nel medesimo complesso immobiliare, aveva segnalato al Comune presunti abusi edilizi e aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alla loro eventuale sanatoria. Impugnava quindi il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai comproprietari controinteressati per la chiusura di un balcone mediante serramenti, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 11 e 36 del d.P.R. 380/2001, degli artt. 1102, 1117 e 1120 c.c., dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 11 del d.P.R. 380/2001, delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione e illogicità manifesta. In particolare, sosteneva che la sanatoria non potesse essere rilasciata in presenza del dissenso tra comproprietari e che la chiusura integrale del balcone avesse determinato nuova superficie utile e volumetria in contrasto con gli strumenti urbanistici. Il Collegio rilevava d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ritenendo assorbente tale rilievo rispetto agli altri motivi. Ha anzitutto affermato che, sul piano pubblicistico, anche uno solo dei comproprietari può chiedere e ottenere il titolo edilizio, anche in sanatoria, senza che le vicende interne della comunione o il dissenso degli altri comproprietari impediscano di per sé il rilascio del titolo. Nel caso concreto, inoltre, la chiusura del balcone risultava già esistente quando la ricorrente aveva acquistato l'immobile e vi era stata mantenuta per oltre trent'anni; tale circostanza, non contestata, escludeva la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e personale e di una reale utilità conseguibile mediante l'annullamento della sanatoria e la demolizione dell'opera. Il Collegio ha distinto la legittimazione ad agire, riconosciuta alla ricorrente in quanto comproprietaria del bene interessato, dall'interesse a ricorrere, ritenuto invece insussistente. Ha inoltre considerato non meritevole l'iniziativa processuale, qualificandola come emulativa e riconducibile all'abuso del processo, alla luce della lunga tolleranza dell'opera e dell'assenza di un pregiudizio specificamente allegato e provato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base del procedimento comunale di vigilanza e repressione dell'opera edilizia abusiva.
artt. 10, comma 1, lett. c), 11 e 36 d.P.R. 380/2001
Invocati dalla ricorrente in relazione ai presupposti e agli effetti del permesso di costruire in sanatoria; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, ritenendo assorbente la carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Invocato con riguardo all'obbligo di motivazione del provvedimento; il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile profilo d'ufficio di inammissibilità per carenza di interesse, nel rispetto del contraddittorio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale fondamento dell'interesse ad agire, inteso come concreta utilità derivante dalla pronuncia richiesta per rimuovere una lesione attuale e personale.
art. 111 Cost.
Richiamato, insieme alle norme sovranazionali, quale parametro dell'interesse pubblico processuale all'efficienza del processo e alla prevenzione di attività giudiziali inutili.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro sovranazionale dell'efficienza e della corretta amministrazione della giustizia.
art. 13 CEDU
Richiamato quale parametro sovranazionale nel quadro della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva e dell'efficienza del processo.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento del parametro di solidarietà collegato ai doveri di buona fede e correttezza.
artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.
Richiamati per affermare che buona fede e correttezza operano anche come limite all'esercizio sostanziale e processuale dei diritti.
sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 22
Richiamata per la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso e per il principio secondo cui la vicinitas o la titolarità di una posizione differenziata non dimostrano automaticamente l'interesse concreto, attuale e personale all'annullamento di un titolo edilizio.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere costituiscono condizioni autonome dell'azione: la titolarità di una posizione differenziata, anche quale comproprietario del bene interessato dall'intervento edilizio, non esonera il ricorrente dall'allegare e provare un pregiudizio personale, concreto e attuale e l'utilità effettiva conseguibile dall'annullamento del titolo.
- Nell'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, la mera vicinitas o la comproprietà del bene non soddisfano automaticamente l'interesse a ricorrere; il ricorrente deve indicare quale specifico vulnus l'intervento arrechi alla propria sfera giuridica e quale vantaggio deriverebbe dalla rimozione del titolo e dal ripristino.
- Sul piano pubblicistico, il dissenso interno tra comproprietari o comunisti non impedisce, di per sé, a uno solo di essi di richiedere e ottenere un titolo edilizio, anche in sanatoria, poiché le vicende endogene della comunione non incidono automaticamente sui presupposti pubblicistici del rilascio.
- La lunga tolleranza di un'opera edilizia già esistente al momento dell'acquisto dell'immobile, accompagnata dall'assenza di allegazioni specifiche circa un pregiudizio concreto, attuale e personale, può escludere l'interesse a ricorrere contro il successivo titolo edilizio in sanatoria.
- Il divieto di abuso del diritto e del processo, fondato sui doveri di buona fede e correttezza, impedisce di riconoscere tutela a un'iniziativa giudiziale priva di una concreta utilità per il ricorrente e diretta a conseguire soltanto la demolizione di un'opera da lungo tempo esistente e tollerata.
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