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Sentenza

Sentenza n. 11228/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-MT/L/Q/2023/105522 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202514133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto l'azione ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera, trasmessa ai sensi dell'art. 44, comma 5, d.l. 73/2022 e dell'art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998, concernente il rilascio di un visto di ingresso per lavoro stagionale. Il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta e aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. L'Amministrazione ha dedotto che il nulla osta fosse sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni competenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: esistenza di un obbligo di provvedere e inerzia dell'amministrazione oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. La richiesta di convocazione, accompagnata dal nulla osta, rendeva attuale l'obbligo dell'Ambasciata di procedere. La sospensione prevista dal d.l. 145/2024, considerato il tempo trascorso dalla sua introduzione, non poteva più protrarsi indefinitamente e doveva essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    Richiamato quale base normativa della comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione relativa alla procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento della procedura relativa al rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione del nulla osta prevista dal decreto non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione e consentire la definizione del procedimento.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono sia un obbligo dell'amministrazione di provvedere sia un'inerzia protratta oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole di conclusione del procedimento.
  • La sospensione normativa di un procedimento amministrativo non legittima un'inerzia indefinita: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento, eventualmente previa sollecitazione dell'amministrazione procedente o coinvolta.
  • Quando il richiedente abbia ottenuto il presupposto amministrativo necessario e abbia chiesto la convocazione presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto, l'amministrazione diplomatica è tenuta ad attivare gli adempimenti di propria competenza e a concludere il procedimento entro termini stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioAzione collettiva contro la PA
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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