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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12622/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per utilizzo indebito di carta bancomat rubata intestata a Primo Mariani. Il ricorrente deduceva la nullità del primo grado per essere stato processato in sua assenza nonostante fosse legittimamente impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa; sosteneva che, a partire dall'udienza del 18/06/2021, non era stato messo in condizione di partecipare e che la presunta "rinuncia" a comparire non poteva essere interpretata come rinuncia preventiva e permanente alla partecipazione a tutte le udienze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'udienza del 18/02/2019 fu rinviata per la carcerazione intervenuta e che fu disposta la traduzione per l'udienza del 15/04/2019, nella quale il detenuto risultò avere dichiarato rinuncia a comparire; tale rinuncia, non revocata, ha continuato a produrre effetti anche per le udienze successive. I giudici hanno osservato che il difensore presente non eccepì la mancata presenza e che il detenuto, in caso di assenza, è rappresentato dal difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione emergenziale; si è pertanto proceduto con modalità scritte consentite dal decreto

  • D.L. n.198/2022

    Richiamata come normativa successiva che disciplina il contraddittorio scritto e le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione in contesti analoghi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    numerose pronunce richiamate (es. N. 36609 del 2010 Rv. 248433; N. 5239 del 1998 Rv. 211893; N. 36708 del 2015 Rv. 264670; N. 744 del 2000 Rv. 215500; N. 27974 del 2014 Rv. 261567)

    Principio consolidato secondo cui la rinuncia espressa dal detenuto a comparire in udienza, se non revocata nelle forme di legge, permane e si estende anche alle udienze successive; l'assenza del detenuto è compensata dalla rappresentanza del difensore e la mancata eccezione del difensore comporta l'impossibilità di far valere successivamente la nullità per assenza

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa di "rinuncia a comparire" resa dal detenuto, se non revocata nelle forme previste, continua a produrre i suoi effetti anche per le udienze successive.
  • In caso di assenza del detenuto, la sua posizione processuale è tutelata dalla rappresentanza del difensore: la mancata contestazione da parte del difensore in udienza rende difficoltosa la censura successiva dell'assenza.
  • Se il difensore rinuncia o non eccepisce l'assenza, il giudice può ritenere preservati i diritti dell'imputato, salvo prova di revoca della rinuncia o di impedimento non noto in precedenza.
  • I ricorsi che si presentano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione; il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda.
  • Quando la questione riguarda la legittima impedizione (es. carcerazione per altra causa) è fondamentale documentare tempestivamente la volontà di partecipare o la revoca della rinuncia per evitare la perdita degli effetti della rinuncia stessa.

Testo integrale

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