Cassazione Penale, Sentenza n. 12622/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per utilizzo indebito di carta bancomat rubata intestata a Primo Mariani. Il ricorrente deduceva la nullità del primo grado per essere stato processato in sua assenza nonostante fosse legittimamente impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa; sosteneva che, a partire dall'udienza del 18/06/2021, non era stato messo in condizione di partecipare e che la presunta "rinuncia" a comparire non poteva essere interpretata come rinuncia preventiva e permanente alla partecipazione a tutte le udienze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'udienza del 18/02/2019 fu rinviata per la carcerazione intervenuta e che fu disposta la traduzione per l'udienza del 15/04/2019, nella quale il detenuto risultò avere dichiarato rinuncia a comparire; tale rinuncia, non revocata, ha continuato a produrre effetti anche per le udienze successive. I giudici hanno osservato che il difensore presente non eccepì la mancata presenza e che il detenuto, in caso di assenza, è rappresentato dal difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione emergenziale; si è pertanto proceduto con modalità scritte consentite dal decreto
D.L. n.198/2022
Richiamata come normativa successiva che disciplina il contraddittorio scritto e le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione in contesti analoghi
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
numerose pronunce richiamate (es. N. 36609 del 2010 Rv. 248433; N. 5239 del 1998 Rv. 211893; N. 36708 del 2015 Rv. 264670; N. 744 del 2000 Rv. 215500; N. 27974 del 2014 Rv. 261567)
Principio consolidato secondo cui la rinuncia espressa dal detenuto a comparire in udienza, se non revocata nelle forme di legge, permane e si estende anche alle udienze successive; l'assenza del detenuto è compensata dalla rappresentanza del difensore e la mancata eccezione del difensore comporta l'impossibilità di far valere successivamente la nullità per assenza
Massime di principio
- La dichiarazione espressa di "rinuncia a comparire" resa dal detenuto, se non revocata nelle forme previste, continua a produrre i suoi effetti anche per le udienze successive.
- In caso di assenza del detenuto, la sua posizione processuale è tutelata dalla rappresentanza del difensore: la mancata contestazione da parte del difensore in udienza rende difficoltosa la censura successiva dell'assenza.
- Se il difensore rinuncia o non eccepisce l'assenza, il giudice può ritenere preservati i diritti dell'imputato, salvo prova di revoca della rinuncia o di impedimento non noto in precedenza.
- I ricorsi che si presentano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione; il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda.
- Quando la questione riguarda la legittima impedizione (es. carcerazione per altra causa) è fondamentale documentare tempestivamente la volontà di partecipare o la revoca della rinuncia per evitare la perdita degli effetti della rinuncia stessa.
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