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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38878/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva condannato Iacobelli per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (violazioni tributarie per le annualità 2013 e 2014). Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il primo motivo di appello avrebbe contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) e la mancanza del nesso di profitto; 2) mancata rinnovata valutazione dell'istanza ex art. 444 c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con un analogo reato già giudicato con sentenza definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello era generico e privo della specificità richiesta: i motivi non hanno confutato in modo articolato e puntuale le ampie argomentazioni del Tribunale (che aveva motivato la sussistenza del dolo specifico valorizzando vari elementi fattuali e il rigetto dell'istanza ex art. 444 c.p.p. per mancanza di procura speciale e per il mancato ripianamento del debito). Anche la contestazione della continuazione è stata giudicata generica rispetto alla motivazione del Tribunale sulla distanza temporale delle condotte. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    La normativa definisce il reato tributario contestato alle annualità 2013 e 2014; nella motivazione di merito il Tribunale aveva ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma, argomento non efficacemente contrastato nell'appello.

  • art. 444 c.p.p.

    La richiesta di applicazione della pena (cd. patteggiamento o applicazione su richiesta) è stata rigettata dal Tribunale anche perché proposta in assenza di procura speciale; la Corte d'appello ha ritenuto il motivo di appello aspecifico rispetto a tale valutazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Norme sul contenuto dell'atto di impugnazione: il ricorrente ha invocato il rispetto di tali prescrizioni, ma la Corte ha ritenuto che i motivi non esplicitassero e non argomentassero criticamente le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    Ulteriori disposizioni procedurali sull'appello citate dal ricorrente; la Corte ha applicato il principio secondo cui i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e ha applicato la sanzione pecuniaria ritenuta equa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in riferimento al principio che, ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., non deve ravvisarsi 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto sussistente la colpa dell'impugnante.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825/2016 e altre)

    Principio consolidato secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non enuncia e argomenta criticamente i rilievi rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Un motivo di appello deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni di fatto e di diritto contenute nella decisione di primo grado: enunciazioni generiche sono causa di inammissibilità.
  • Quando la sentenza di primo grado espone una motivazione ampia e dettagliata (es. sul dolo specifico), l'onere di specificità dell'impugnante aumenta: occorre indicare esattamente quali passaggi si ritengono viziati e perché.
  • Le istanze ex art. 444 c.p.p. devono essere proposte correttamente (es. con procura speciale, se richiesta); la mancata regolarità formale può legittimamente motivare il rigetto e va affrontata in appello con censure puntuali.
  • Per far valere la riconducibilità in continuità di reati occorre contestare in modo concreto gli elementi temporali e di identità soggettiva/oggettiva/di modalità: la sola omogeneità delle violazioni non basta.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta non solo l'impossibilità di riesame nel merito, ma anche conseguenze economiche (spese e sanzioni) se la causa di inammissibilità è imputabile all'impugnante.
  • Prima di proporre appello o ricorso è utile verificare e documentare in modo dettagliato il confronto con i passaggi motivazionali decisivi della sentenza di primo grado, evitando argomentazioni generiche o 'di principio' non ancorate ai fatti valutati dal giudice.

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