Sentenza del 03/10/2016 n. 5705 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso sottoscritto dal funzionario - Nullità - Provenienza dall'ufficio - Attendibilità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è ritenuto valido quando, pur essendo sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore provinciale, sia attendibile la provenienza dell'avviso dall'Ufficio finanziario dichiarato. La sola circostanza che l'atto non sia firmato direttamente dal direttore provinciale non comporta quindi nullità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la validità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario in qualità di delegato del direttore provinciale dell'Amministrazione finanziaria. Si discute, in particolare, se la sottoscrizione da parte del delegato determini la nullità dell'atto oppure se sia sufficiente che ne risulti attendibile la provenienza dall'Ufficio finanziario indicato.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato dal dirigente competente.
- La validità dell'atto dipende principalmente dalla riconducibilità dell'avviso all'Ufficio finanziario competente e dall'attendibilità della sua provenienza.
- La mancata sottoscrizione personale del direttore provinciale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Per contestare efficacemente l'atto occorre fornire elementi concreti che mettano in dubbio la provenienza dall'Ufficio o i poteri del sottoscrittore, non essendo sufficiente una contestazione meramente formale.
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