Cassazione Penale, Ordinanza n. 07151/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 110 di multa, ritenendo assorbito il capo relativo al danneggiamento aggravato nel reato di furto aggravato. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) la violazione di legge per asserita improcedibilità del reato per mancanza di querela in atti, sostenendo che non vi fosse valida querela della persona offesa; 2) la violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto come delitto consumato anziché come tentativo, contestando la ricostruzione dell'impossessamento della refurtiva. La Corte ha ritenuto la prima censura manifestamente infondata perché dagli atti risultava un verbale di denuncia/querela della persona offesa; la seconda è stata dichiarata non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativa delle doglianze già respinte in appello e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esisteva agli atti un verbale dei Carabinieri dal quale emergeva una formale denuncia/querela della persona offesa. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva spiegato l'esistenza di un autonomo impossessamento della refurtiva da parte dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 c.p.
richiamato come aggravante assorbita nel reato di furto aggravato dal capo di imputazione originario
art. 635, comma 2, c.p.
richiamato come reato assorbito nel capo di furto aggravato
art. 624 c.p.
norma base del furto, cui la Corte d'appello ha ricondotto il fatto
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante del furto contestata e ritenuta nella decisione di merito
art. 581 c.p.p.
richiamato per il requisito della specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 c.p.p.
richiamato a fondamento dell'inammissibilità dei motivi generici o non specifici
art. 240 c.p.
non citato espressamente nel testo
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, richiamata nel dispositivo sostanziale
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per il criterio di irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento; il motivo deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, altrimenti incorre in inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La doglianza sulla mancanza di querela è infondata se dagli atti risulta una formale denuncia/querela della persona offesa che esprima la volontà di punizione dei responsabili.
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che investa una mera rivalutazione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e congrua sull'autonomo impossessamento della res furtiva e sulla consumazione del reato.
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