Sentenza n. 113/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1089/2023, pubblicata il 11/05/2023 (R.G. n. 4521/2022) e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1089/2023, relativa al pagamento di differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1089/2023, passata in giudicato e notificata il 19 luglio 2023. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti per determinati periodi di supplenza temporanea e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 522,90, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali. La ricorrente ha evidenziato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito sostenendo l’esistenza di problematiche tecnico-amministrative e la necessità di un’assegnazione di risorse finanziarie da parte delle strutture centrali, in ragione dei rapporti interni tra uffici scolastici, Ragioneria Generale dello Stato e Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo avente ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile. Le problematiche tecnico-amministrative e finanziarie richiamate dal Ministero sono state considerate irrilevanti, perché attengono all’organizzazione interna e ai rapporti tra le diverse amministrazioni o articolazioni coinvolte e non possono essere opposte alla creditrice per giustificare l’inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, per la sorte capitale e gli interessi legali, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare entro gli ulteriori 90 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento delle somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione a un giudicato che riconosca una somma certa, liquida ed esigibile, comprendendo la sorte capitale e gli accessori dovuti secondo il titolo.
- Le difficoltà tecnico-amministrative, organizzative o finanziarie interne all’amministrazione e i rapporti tra diverse articolazioni amministrative non costituiscono una giustificazione opponibile al creditore per l’inadempimento di un obbligo di pagamento derivante da un giudicato.
- Decorso il termine assegnato dal giudice per l’esecuzione del giudicato, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega e di coordinamento con le strutture amministrative necessarie.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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