Cassazione Penale, Ordinanza n. 32988/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva condannato l'imputato per evasione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per evasione, deducendo come unico motivo la mancata sostituzione della pena detentiva breve. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito, generico, privo dell'indicazione in positivo delle ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere sostituita e comunque non supportato da un consenso dell'imputato chiaramente risultante dagli atti.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Individua il reato oggetto della condanna confermata in sede di legittimità: evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva breve deve indicare in modo concreto e positivo le ragioni che renderebbero la sostituzione dovuta o quantomeno meritevole di accoglimento; la mera affermazione del vizio non è sufficiente.
- Quando la sostituzione della pena richiede il consenso dell'imputato, tale consenso deve emergere in modo chiaro e univoco dagli atti; in difetto, la doglianza non può essere accolta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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