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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27035/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia origina da una lite tra ex coniugi sul regime patrimoniale di alcuni beni acquistati dal marito nell'ambito dell'attività agricola. La ricorrente sosteneva che un fondo acquistato nel corso del matrimonio dovesse cadere in comunione legale immediata ex art. 177, lett. a), c.c., e che, in via subordinata, i beni e gli incrementi dell'azienda agricola del marito dovessero rientrare nella comunione de residuo ex art. 178 c.c. Chiedeva inoltre il risarcimento o comunque l'attribuzione del 50% del valore di fabbricati alienati dal marito senza il suo consenso. Dopo il rigetto delle sue domande nei gradi di merito, propose revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza d'appello, deducendo due errori di fatto: uno relativo alla ritenuta insussistenza, al momento dello scioglimento della comunione, di beni residui del fondo agricolo, l'altro relativo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la revocazione. In cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di comunione immediata, omessa pronuncia sulla domanda subordinata di comunione de residuo o di controvalore, violazione degli artt. 177, 178 e 2697 c.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 177 e 178 c.c. e ancora art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la revocazione avrebbe dovuto rimuovere l'erronea affermazione sul giudicato della separazione e consentire l'esame nel merito delle domande patrimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a contestare in diritto la precedente sentenza d'appello, oggetto della revocazione, e non la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione; ha inoltre escluso che i fatti dedotti integrassero errori revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché si trattava, al più, di questioni di diritto o di interpretazione degli atti processuali, non di falsa percezione di fatti storici non controversi. La Corte ha anche osservato che, comunque, l'errore prospettato sarebbe stato irrilevante ai fini del decidere. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 177 c.c.

    richiamato per la comunione immediata dei beni acquistati durante il matrimonio; la Corte ribadisce che non è il bene in sé a costituire automaticamente incremento rilevante, ma occorre verificare la disciplina del regime patrimoniale applicabile.

  • art. 178 c.c.

    richiamato in tema di comunione de residuo; la Corte afferma che ciò che rileva è l'incremento del valore dell'azienda nel suo complesso, non la mera appartenenza dei singoli beni acquistati o realizzati.

  • art. 184 c.c.

    menzionato nella ricostruzione della decisione di merito per escludere il credito della moglie a seguito dell'alienazione dei fabbricati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito perché ritiene i motivi inammissibili e comunque non riferibili a errori revocatori.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere il momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione; la Corte osserva che la questione attiene, al più, a un errore di diritto e non a un errore di fatto revocatorio.

  • art. 325 c.p.c.

    menzionato nella ricostruzione dei gradi di merito in relazione alla irrevocabilità della decisione di separazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato come filtro di inammissibilità, per escludere la necessità di una più ampia motivazione quando il ricorso è manifestamente inconsistente rispetto a principi giurisprudenziali consolidati.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    norma centrale: la revocazione è ammessa solo per errori di fatto o documentali, quando il fatto non fu punto controverso; non può essere usata per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni degli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per denunciare omessa pronuncia; la Corte reputa tali censure fuori fuoco perché rivolte alla sentenza d'appello e non alla decisione sulla revocazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi come vizio motivazionale; la Corte lo esclude perché la sentenza impugnata ha ragionato sulla non configurabilità degli errori revocatori.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione al giudicato; la Corte non accoglie la censura perché essa mira a un riesame di merito fuori dal perimetro della revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è uno strumento eccezionale e tassativo: presuppone una falsa percezione di un fatto storico o documentale che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, non già un errore di diritto, di qualificazione giuridica o di interpretazione degli atti processuali.
  • Non è consentito utilizzare la revocazione per trasformare il giudizio straordinario in un'impugnazione surrettizia della precedente sentenza di merito; eventuali doglianze sulla corretta applicazione degli artt. 177 e 178 c.c. vanno veicolate con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • Le censure di omessa pronuncia o di motivazione apparente sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano in realtà a contestare la soluzione di diritto data alla controversia in un diverso giudizio e non il contenuto della decisione impugnata.
  • L'errore revocatorio, per essere idoneo a fondare l'impugnazione, deve essere anche decisivo; se la decisione sarebbe rimasta identica per altre rationes autonome o per difetto di specificità delle censure, la revocazione non è ammissibile.
  • In tema di comunione de residuo dell'azienda coniugale, il rilievo non riguarda il singolo bene in sé considerato, ma l'eventuale incremento del valore complessivo dell'azienda, che deve essere allegato e provato dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazioneDivisione ereditariaProprietà
RamiProcesso civileFamigliaSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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