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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24020/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del processo depositata dalle ricorrenti e accettata dalle controparti; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché le parti avevano concordato anche sulle spese, non ha disposto nulla sul punto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte resistente)

La controversia

Il giudizio riguarda un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che le ricorrenti principali hanno poi depositato rinunce agli atti del processo, rinunce accettate dalle controparti. In camera di consiglio il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso, affermando la giurisdizione del giudice italiano, ma tale questione non è stata decisa nel merito perché è intervenuta la rinuncia al ricorso. Le parti hanno anche concordato sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso/agli atti del processo

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia accettata, disciplina gli effetti processuali e consente che sulle spese si provveda secondo l'accordo delle parti; nel caso concreto nulla è stato disposto sulle spese

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 390 c.p.c. come base per la declaratoria di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del processo, se accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza decisione sul merito.
  • Quando la rinuncia è validamente intervenuta e accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le questioni sostanziali o processuali sottostanti.
  • Se le parti concordano anche sulle spese del giudizio di legittimità, la Corte può limitarsi a non provvedere sulle spese.
  • L'estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore statuizione sul ricorso pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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