Ordinanza del 30/07/2018 n. 20127 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Appello non notificato da ufficiale giudiziario - Mancato deposito di copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Sanabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha confermato l’inammissibilità dell’appello proposto senza notificazione tramite ufficiale giudiziario e senza deposito di copia presso la segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata. L’adempimento, previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 nella versione applicabile nel 2008, è sanzionato con l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non sanabile dalla regolare costituzione della parte resistente. Il ricorso per cassazione è stato rigettato, con condanna alle spese per Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Inammissibilità dell’appello tributario non notificato tramite ufficiale giudiziario e non depositato presso la segreteria della commissione tributaria di primo grado
Inammissibilità dell’appello tributario per mancato deposito presso la segreteria
La pronuncia esamina la validità di un appello tributario non notificato tramite ufficiale giudiziario e non seguito dal deposito di copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata. La Corte di cassazione conferma che tale omissione determina l’inammissibilità dell’appello e non una semplice nullità sanabile.
Origine della controversia
E.R. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 179/1/10 del 29 luglio 2010 della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.
La controversia traeva origine da un avviso di rettifica IVA relativo all’anno 1994, notificato nel 1999. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione IVA non dichiarata in relazione alla compravendita di autovetture usate. Secondo l’Amministrazione, l’attività era stata presentata come mera intermediazione non imponibile, mentre avrebbe integrato operazioni soggette a imposizione.
Motivi del ricorso per cassazione
Il ricorrente aveva proposto due motivi.
- Con il primo motivo aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 3-bis del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, nonché degli artt. 3 e 23 della Costituzione e dell’art. 7 della L. n. 242/2000. La censura sosteneva che l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado fosse applicabile soltanto ai giudizi tributari introdotti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2000, il ricorrente riteneva che l’adempimento non fosse dovuto.
- Con il secondo motivo il ricorrente aveva riprodotto i motivi di opposizione all’avviso di accertamento già dedotti nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una specifica censura autonoma sulla sentenza impugnata.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Obbligo di deposito dell’atto di appello
La Corte ha richiamato l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 3-bis, comma 7, del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005. La disposizione stabiliva che, quando il ricorso non fosse notificato tramite ufficiale giudiziario, l’appellante dovesse, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
Nel caso concreto, l’appello era stato introdotto il 24 ottobre 2008 e non era stato notificato tramite ufficiale giudiziario. L’appellante non aveva inoltre depositato copia dell’atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.
Natura dell’inammissibilità e impossibilità di sanatoria
La Corte ha qualificato il mancato deposito come causa di inammissibilità dell’appello, non come vizio di nullità sanabile. La disposizione era diretta a tutelare un’esigenza organizzativa e pubblicistica del processo tributario: informare l’ufficio del giudice di primo grado della proposizione dell’impugnazione, così da evitare il rilascio indebito di certificazioni di passaggio in giudicato della sentenza.
Tale informazione sarebbe stata svolta direttamente dall’ufficiale giudiziario nel caso di notificazione dell’appello a mezzo dello stesso, ai sensi dell’art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In assenza di tale notificazione, il deposito presso la segreteria costituiva quindi un adempimento necessario e non disponibile dalle parti.
Rilevabilità d’ufficio e irrilevanza della costituzione della parte resistente
L’inammissibilità derivante dal mancato deposito è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non può essere superata dalla regolare costituzione della parte resistente, neppure quando quest’ultima non abbia sollevato alcuna eccezione sul punto.
La Corte ha fondato tale conclusione sia sui principi generali che distinguono l’inammissibilità dalla nullità sanabile, sia sul richiamo contenuto nell’art. 53 all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992. Quest’ultima disposizione prevede che l’inammissibilità del ricorso sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è regolarmente costituita.
La decisione richiama, in termini conformi, anche Cass. n. 9169/2011 e Cass. n. 15432/2015.
Applicazione temporale della disciplina
La Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’obbligo non sarebbe stato applicabile perché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2000, prima dell’entrata in vigore della modifica normativa.
La disposizione risultava vigente nel momento in cui era stato presentato l’appello, nel 2008. Non si trattava quindi di applicare retroattivamente una norma tributaria sostanziale, ma di applicare una norma processuale secondo il principio del tempus regit actum.
In assenza di una diversa previsione legislativa, la disciplina doveva essere valutata in relazione alla data di introduzione del grado di giudizio interessato dall’adempimento, ossia l’appello, e non alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.
La disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014, ma era vigente e applicabile al momento della proposizione dell’appello oggetto della controversia.
Esito dei motivi e decisione
Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Commissione tributaria regionale aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per il mancato deposito dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.
Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre osservato che esso era privo di un effettivo contenuto censorio, limitandosi a riprodurre argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio e ormai superate dalla declaratoria di inammissibilità.
La Corte di cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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