Sentenza n. 5058/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento A) delle “direttive” del Ministero dell'Interno in tema di applicazione del-principio del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'informa-zione antimafia, di cui alla nota n. -OMISSIS- Uff. II, Ord. e sic. pub. del Capo di Gabinetto prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-; B) del provvedimento del Prefetto di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza pubblica e Tutela della legalità territoriale – Ufficio Antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Direttive ministeriali sul contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'informazione antimafia e informazione antimafia del Prefetto di Cosenza recante il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anzitutto, le direttive ministeriali sul contraddittorio procedimentale, deducendo violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, dei principi di legalità e buon andamento, eccesso di potere per illogicità e sviamento e violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990. Secondo la ricorrente, le direttive avrebbero trasformato in regola l'eccezione legislativa alla partecipazione procedimentale, consentendo di derogare sempre al contraddittorio per esigenze di celerità. È stata inoltre dedotta l'illegittimità derivata dell'informazione antimafia. Quanto al provvedimento prefettizio, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti, sostenendo che non sarebbero stati indicati i motivi ostativi al contraddittorio e non sarebbero state considerate le esigenze dell'impresa. In via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di motivazione e di istruttoria, la carenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e la lesione della libertà di iniziativa economica, contestando la motivazione per relationem fondata sulle emergenze di indagini penali non conosciute dalla società. L'informazione antimafia traeva origine dall'ordinanza cautelare del GIP di Catanzaro relativa al direttore tecnico e proprietario del 20% delle quote dell'impresa, al quale era contestato un concorso esterno nell'associazione ndranghetista cosentina denominata “Porcaro”, con messa a disposizione del sodalizio sia personalmente sia attraverso le proprie imprese.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la direttiva ministeriale non avesse innovato il quadro normativo, ma si fosse limitata a illustrare il nuovo modello partecipativo introdotto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, in coerenza con la giurisprudenza europea e amministrativa. Non sussisteva quindi l'illegittimità derivata dell'informazione antimafia. La Prefettura aveva motivato specificamente la deroga al contraddittorio richiamando la pregnanza dei rapporti tra il direttore tecnico e socio dell'impresa e l'associazione mafiosa, nonché l'urgenza di estromettere la società dai rapporti con la pubblica amministrazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrato che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Nel merito, il giudice ha ribadito che l'informazione antimafia ha natura preventiva e si fonda su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, non richiedendo il grado di certezza proprio dell'accertamento penale. Gli elementi devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente, nell'autonomia tra procedimento amministrativo antimafia e procedimento penale. Nel caso concreto, la misura cautelare e gli elementi relativi al ruolo attivo del soggetto nel consolidamento del sodalizio criminale costituivano un quadro indiziario grave e consistente, idoneo a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa. Tutti i vizi dedotti sono stati quindi ritenuti insussistenti. Il dispositivo dispone il rigetto del ricorso e, nonostante la motivazione faccia riferimento alla soccombenza, stabilisce la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La partecipazione procedimentale costituisce il modello ordinario nel procedimento di informazione antimafia, ma può essere derogata quando siano indicate specifiche ragioni, anche connesse all'urgenza preventiva e alla pregnanza degli elementi di infiltrazione.
art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L'informazione antimafia è fondata su una fattispecie di pericolo e mira a prevenire il condizionamento mafioso dell'impresa, anche quando l'infiltrazione non sia attuale o pienamente realizzata.
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Gli elementi tipizzati dalla legge, inclusi i delitti spia, concorrono alla valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Il tentativo di infiltrazione può essere desunto anche da condanne non definitive per reati strumentali alle organizzazioni criminali, unitamente a concreti elementi dai quali emerga che l'attività d'impresa possa agevolare o essere condizionata dalle attività criminose.
art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, rafforzando il rilievo del contraddittorio nel procedimento di informazione antimafia.
art. 7 l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla partecipazione procedimentale, ma il giudice ha ritenuto legittima la deroga motivata prevista dalla disciplina antimafia.
art. 3, comma 2, l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, vizio ritenuto insussistente dal giudice.
Massime di principio
- Le direttive ministeriali che illustrano il contraddittorio nel procedimento di informazione antimafia sono legittime quando non innovano la disciplina legislativa, ma si limitano a esplicitarne l'applicazione e le deroghe già previste dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.
- Nel procedimento di informazione antimafia il contraddittorio costituisce il modello ordinario, ma può essere omesso quando l'autorità prefettizia indichi specifiche ragioni, desumibili dalla gravità e urgenza del rischio di infiltrazione, che rendano necessaria la tempestiva adozione della misura preventiva.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, secondo una prognosi probabilistica fondata sul criterio del più probabile che non; non è richiesto il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
- L'informazione antimafia è una misura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottata anche in presenza di un pericolo potenziale di condizionamento dell'impresa, purché fondato su elementi fattuali concreti, gravi, precisi e concordanti, e non su un mero sospetto.
- Il procedimento amministrativo antimafia è autonomo rispetto al procedimento penale; l'autorità prefettizia può fondare la prognosi di infiltrazione sugli elementi emergenti da un procedimento penale, senza dover attendere una sentenza definitiva, purché ne svolga una valutazione motivata in chiave preventiva.
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