Cassazione Penale, Sentenza n. 1551/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 18/01/2017 (irrevocabile 24/02/2017) per presunta violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cognizione secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 37345/2015, e contesta che la revoca sia stata disposta senza verifica documentale. Inoltre sostiene che la sentenza del 2017 abbia riconosciuto la continuazione con precedenti condanne (2011 e 2014), sicché non si tratterebbe di una "terza" sospensione revocabile. Infine lamenta omissione di motivazione circa la richiesta di riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo alla mancata decisione sulla continuazione, perché estraneo all'oggetto del procedimento esecutivo. Ha invece accolto i rilievi principali del ricorrente: l'ordinanza impugnata è annullata nella parte in cui revoca la sospensione condizionale concessa con la sentenza del 18/01/2017, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice dovrà acquisire il fascicolo del giudice della cognizione e verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio, nonché accertare se nella sentenza del 2017 sia stata riconosciuta la continuazione con le precedenti condanne e se, di conseguenza, la sospensione debba considerarsi seconda o terza. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza (Sez.1, Cangemi) secondo cui non è revocabile la sospensione per una "terza" condanna se le due precedenti sono state ritenute riferibili a un unico reato continuato e non sono superati i limiti di pena di cui all'art.163 c.p.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, cod. pen.
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la revoca in sede esecutiva è possibile se la sospensione sia stata concessa in violazione di tale norma, salvo che le cause ostative fossero già documentalmente note al giudice della cognizione
art. 168, ultimo comma, cod. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di revoca e di valutazione del beneficio, ma va letta insieme alla giurisprudenza sul rapporto tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamata in relazione al calcolo delle pene e alla continuazione; utile per valutare se i limiti di pena sono superati quando si valuta la revocabilità del beneficio
art. 163, cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena per l'applicazione della continuazione; se le precedenti condanne sono state ritenute riferibili a un unico reato continuato e non si superano questi limiti, la sospensione non è revocabile per una "terza" condanna
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo relativo alla motivazione; la Corte ha ritenuto il tema della continuazione estraneo all'oggetto del procedimento esecutivo, quindi non decisorio nel caso
Sezioni Unite, n. 37345 del 23/04/2015 (P.m. in proc. Longo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione che intende revocare la sospensione concessa in violazione dell'art.164 c.p. deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; se note, la revoca non è ammessa salvo specifica verifica della volontarietà
Sez.1, n. 3775 del 28/10/2015 (Cangemi)
Affermato che non è revocabile la sospensione condizionale per una terza condanna quando le due precedenti siano state ritenute riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena previsti dall'art.163 c.p.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per presunta violazione dell'art.164, comma 4, deve acquisire il fascicolo del giudice della cognizione per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note; l'assenza di tale acquisizione può comportare l'annullamento del provvedimento
- Se il giudice della cognizione era già a conoscenza di fatti che potevano ostare alla concessione del beneficio eppure lo accordò, occorre verificare la 'volontarietà' di tale concessione: se volontaria e consapevole, la revoca in sede esecutiva può essere preclusa
- Le questioni estranee all'oggetto specifico del procedimento esecutivo (es. nuovi riconoscimenti di continuazione non già trattati nell'istanza di revoca) possono essere dichiarate inammissibili e devono essere trattate con autonoma interlocuzione
- Quando è dedotta la continuazione tra precedenti condanne, il giudice dell'esecuzione deve esaminare i testi delle sentenze e il fascicolo per stabilire se le precedenti sospensioni sono da considerarsi come riferite a un unico reato continuato; se sì e se non sono superati i limiti di cui all'art.163 c.p., la revoca per una 'terza' condanna non è ammessa
- In fase di rinvio il giudice deve altresì chiarire se la sospensione impugnata costituisce effettivamente una seconda o una terza concessione, poiché ciò incide sulla legittimità della revoca
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