Ordinanza n. 148/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 28/10/2025 di approvazione del nuovo piano di governo del territorio pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 6 del 4/2/2026 e per la condanna al risarcimento del danno da perdita conseguente al fallimento della trattativa negoziale per la vendita del complesso immobiliare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione della variante generale al PGT, con riclassificazione del compendio produttivo in ambito agricolo AGR1 e disciplina degli edifici contrassegnati con la lettera P
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale di approvazione del nuovo PGT, deducendo, oltre alla domanda risarcitoria per la perdita conseguente al fallimento delle trattative di vendita del complesso immobiliare, l’oscurità e contraddittorietà dell’art. 13.22 delle NTA. In particolare, ha contestato l’incertezza sul criterio di calcolo dei diritti edificatori necessari per gli ampliamenti degli edifici identificati con la lettera P; l’incoerenza tra la previsione di interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria e l’ammissione di usi produttivi diversi, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso e demolizione con ricostruzione; il contrasto con le definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 d.P.R. 380/2001; l’insufficienza della motivazione della variante, che avrebbe superato precedenti scelte urbanistiche e inciso su una situazione ritenuta consolidata, anche in relazione alla pregressa delocalizzazione dell’attività produttiva in area agricola; la violazione dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede, nonché dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, per il mancato rispetto degli accordi o impegni connessi alla delocalizzazione. Il Comune ha sostenuto che la disposizione fosse chiara e interpretabile nel senso che l’acquisizione dei diritti edificatori fosse alternativa: metà dell’ampliamento della superficie coperta oppure un terzo dell’incremento della superficie lorda quando la superficie coperta resti invariata. Ha inoltre prospettato un regime conservativo di base e un regime condizionato, idoneo a consentire trasformazioni più rilevanti e anche l’insediamento di usi diversi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare soltanto con effetto propulsivo, senza sospendere l’efficacia della deliberazione. Ha rilevato che la lettura dell’art. 13.22 fornita dal Comune negli scritti difensivi inserisce una disgiuntiva (“oppure”) non presente nel testo impugnato e costituisce quindi una riformulazione sostanziale, sebbene presentata come mera esplicitazione. Analogamente, la difesa comunale ha articolato il contenuto della disciplina su un regime base manutentivo e su un regime condizionato per interventi più incisivi, chiarendo anche la possibilità di cambi d’uso e di ulteriori trasformazioni. Il Collegio ha affermato che la chiarezza delle NTA risponde ai principi di collaborazione, buona fede e trasparenza, ma ha escluso che una riformulazione contenuta soltanto negli scritti difensivi possa fondare una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse o sostituire una chiarificazione nella sede provvedimentale. Ha quindi ordinato al Comune di depositare una relazione, sottoscritta dal Responsabile della U.O. Edilizia Privata e Urbanistica, per chiarire: se la disciplina dei diritti edificatori debba essere intesa secondo la formulazione alternativa prospettata; quali siano i limiti dei cambi di destinazione d’uso, degli ampliamenti e della demolizione con ricostruzione; e, correlativamente, ha imposto al ricorrente di precisare se tali chiarimenti siano satisfattivi. Il Comune dovrà depositare la relazione entro il 29 maggio 2026 e il ricorrente le proprie precisazioni entro l’8 giugno 2026. La sospensione è stata negata per difetto di periculum in mora: non risultava sufficientemente provata l’interruzione delle trattative, alcune dichiarazioni indicavano trattative ancora in corso e non era possibile ricondurre prognosticamente un’eventuale futura rottura alla delibera impugnata. È stata fissata la prosecuzione cautelare al 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente l’adozione di misure cautelari; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguata una misura cautelare propulsiva, senza sospensione dell’atto.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Il principio di trasparenza richiede, secondo il Collegio, un livello soddisfacente di chiarezza anche nella formulazione delle norme tecniche di attuazione del PGT.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra amministrazione e cittadini devono essere improntati a collaborazione e buona fede; tali principi sono richiamati anche quale fondamento dell’esigenza di chiarezza degli atti urbanistici.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È invocato dal ricorrente per sostenere l’incoerenza della disciplina urbanistica rispetto alle definizioni legislative degli interventi edilizi; il TAR non ha ancora definito nel merito tale questione.
art. 11 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha invocato in via analogica i principi con riferimento alla pregressa delocalizzazione dell’attività produttiva; l’ordinanza non decide definitivamente la fondatezza di tale censura.
Massime di principio
- La chiarezza delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici costituisce un requisito dell’azione amministrativa coerente con i principi di trasparenza, collaborazione e buona fede, anche perché riduce l’incertezza applicativa e il contenzioso.
- Quando l’amministrazione, nel processo, attribuisce a una disposizione urbanistica un significato che modifica o integra il testo impugnato, tale ricostruzione non può automaticamente sostituire la disciplina contenuta nell’atto né fondare, da sola, una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse; occorre una chiarificazione nella più idonea sede provvedimentale.
- In sede cautelare il giudice può adottare una misura a carattere propulsivo e disporre chiarimenti o una relazione dell’amministrazione quando sia necessario verificare l’effettiva portata applicativa della disciplina impugnata e la consistenza della lesione dedotta.
- La sospensione dell’efficacia di una scelta urbanistica richiede la prova del periculum in mora; la mera allegazione di trattative negoziali non dimostra né la loro interruzione né il nesso causale tra l’eventuale fallimento e l’atto impugnato.
- La riformulazione processuale dell’interpretazione di una norma urbanistica non consente di ritenere cessato l’interesse al ricorso se non è accompagnata da un atto amministrativo idoneo a rendere vincolante e conoscibile quella interpretazione.
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