Sentenza n. 165/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del decreto con il quale in data -OMISSIS- – provvedimento notificato il 10.09.2021 - lo Sportello Unico per l'Immigrazione di L'Aquila rigettava la domanda di emersione avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.M. n. 34/2020, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e derivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico, motivato dall'insussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di L'Aquila nei confronti della domanda di emersione relativa a un rapporto di lavoro asseritamente instaurato come badante. Il provvedimento era motivato dalla carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro, poiché l'ultima dichiarazione dei redditi risaliva al 2013, mentre la domanda era stata presentata il 6 giugno 2020. Sono stati dedotti eccesso di potere e violazione di legge, in particolare la violazione della disciplina che esclude la verifica dei requisiti reddituali per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell'autosufficienza, quando la dichiarazione riguarda un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza e l'inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Il diniego riguardava esclusivamente l'incapienza reddituale del datore di lavoro, sicché soltanto quest'ultimo era titolare della posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa e legittimato a impugnare il provvedimento. La lavoratrice non aveva quindi la titolarità della posizione direttamente incisa dalla motivazione dell'atto, riferita alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2013 in avanti. Il Collegio ha comunque ritenuto infondata anche la censura di merito: l'esenzione dalla verifica reddituale per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità non era applicabile, perché dagli atti risultava che la datrice di lavoro aveva presentato due istanze di regolarizzazione per lavoratori addetti alla propria assistenza, e non una sola. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro.
art. 9, comma 5, decreto interministeriale del 2020
L'esenzione dalla verifica dei requisiti reddituali opera per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell'autosufficienza che presenti la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza; secondo il TAR, tale presupposto mancava perché risultavano due istanze di regolarizzazione.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta al soggetto titolare della posizione giuridica direttamente incisa dalla motivazione dell'atto; il lavoratore interessato alla regolarizzazione non è legittimato a impugnare un diniego fondato esclusivamente sull'insussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro.
- L'esenzione dalla verifica dei requisiti reddituali prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell'autosufficienza è subordinata, tra gli altri presupposti, alla presentazione della dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza; la presenza di due istanze impedisce l'applicazione dell'esenzione.
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