Cassazione Civile, Ordinanza n. 26671/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata in occasione del conferimento di un terreno con fabbricato in una società unipersonale interamente partecipata dal conferente. Il contribuente aveva acquistato il bene alcuni anni prima e lo aveva poi conferito nella società a fronte dell’attribuzione della partecipazione, mentre sul bene gravavano due mutui ipotecari accesi in precedenza dallo stesso conferente. L’ufficio sosteneva che, nel calcolo della plusvalenza, dovesse includersi anche il vantaggio derivante dall’accollo dei mutui da parte della società conferitaria, perché il conferente si sarebbe arricchito non solo per il valore dell’immobile ma anche per la liberazione dal debito. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto: la CTP riteneva, da un lato, che l’ufficio avesse illegittimamente introdotto in giudizio un nuovo fatto essenziale, cioè l’assunto che il contribuente avesse trattenuto le somme mutuate; dall’altro, osservava che il valore della partecipazione ricevuta doveva essere determinato considerando attivo e passivo dell’operazione, con esclusione di una diversa valorizzazione basata su una deduzione tardiva dell’ufficio. L’Agenzia proponeva appello deducendo che l’asserita integrazione motivazionale non vi fosse stata e che l’originaria motivazione dell’atto fosse sufficiente; il contribuente eccepiva che l’appello fosse inammissibile perché non avrebbe colpito una delle due rationes della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 156, 100 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, che a suo dire non avrebbe attinto una autonoma ratio decidendi della CTP; 2) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto legittima la precisazione, in corso di causa, che le somme dei mutui erano rimaste nella disponibilità del contribuente; 3) violazione dell’art. 68 TUIR, per avere la CTR considerato quale corrispettivo del conferimento anche il debito residuo dei mutui accollati alla società conferitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sulla circostanza, ritenuta superflua, che il contribuente avesse trattenuto le somme mutuate, ma sul principio che, ai fini della plusvalenza, è irrilevante l’uso concreto di quelle somme, mentre rileva il fatto che il conferente si sia liberato del debito per effetto dell’accollo da parte della società. Ha inoltre osservato che, nella sentenza di primo grado, le considerazioni sulla trattenuta delle somme erano comunque ad abundantiam e non una autonoma ratio decidendi, sicché non vi era alcun giudicato interno sul punto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, nel conferimento di immobili in società da parte di persone fisiche, il corrispettivo ai fini della plusvalenza comprende anche il vantaggio derivante dalla liberazione dal mutuo residuo accollato alla società; pertanto la base imponibile non può essere ridotta sottraendo passività ipotecarie riferite a mutui contratti personalmente dai conferenti in epoca anteriore al conferimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma utilizzata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità/invalidità dell’appello per vizi processuali.
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all’interesse ad agire/impugnare.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sul tema del giudicato interno.
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato sulla questione non impugnata.
art. 7 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti tributari, invocata per contestare la pretesa integrazione in giudizio.
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente sul requisito di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 68 TUIR
interpretato nel senso che la plusvalenza da cessione a titolo oneroso comprende nel corrispettivo anche il vantaggio economico derivante dalla liberazione dal debito accollato.
art. 67 TUIR
richiamato come base per la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili.
d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una questione che il giudice d’appello ha considerato irrilevante o solo accessoria.
- Quando una sentenza di primo grado contiene una declaratoria in rito che esaurisce il thema decidendum su un punto, le ulteriori considerazioni sul merito rese ad abundantiam non costituiscono autonoma ratio decidendi e non richiedono autonoma impugnazione per evitare il giudicato.
- In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, l’amministrazione non può in giudizio mutare i fatti costitutivi della pretesa, ma può difendere l’atto valorizzando il nucleo fattuale già cristallizzato nell’atto stesso.
- Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile derivante dal conferimento di un immobile in società, il corrispettivo include anche il vantaggio economico conseguente alla liberazione del conferente dal debito residuo accollato dalla società conferitaria.
- Le passività ipotecarie derivanti da mutui contratti personalmente dal conferente in epoca anteriore al trasferimento non possono essere automaticamente sottratte dal valore imponibile della plusvalenza, se costituiscono parte del corrispettivo dell’operazione per effetto dell’accollo.
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