Cassazione Penale, Sentenza n. 00236/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Molon ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del 10/01/2024 (richiamando artt. 127, 157, 161, 178 e segg. e 420-ter c.p.p.), sostenendo in particolare l'assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 157, comma 8; (2) violazione dell'art. 656 c.p.p. e omissione dell'indicazione del "fine pena" e del computo delle detrazioni previste dall'art. 54 della l. n. 354/1975 (ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis), con la tesi che tale omissione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e sarebbe causa di nullità del provvedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il motivo: l'ordinanza impugnata era favorevole al ricorrente (concessione dell'affidamento in prova per l'intero periodo di pena e imposizione di prescrizioni) e il ricorrente non ha dimostrato alcun interesse concreto alla sua riforma; non è stato evidenziato quale vantaggio concreto deriverebbe dall'annullamento. In quanto al primo motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato: il verbale attesta la presenza di Molon all'udienza e l'assenza di lamento per conoscenza ritardata, sicché non si è verificata nullità produttiva di pregiudizio. Quanto all'omissione del computo delle detrazioni ex art. 54 l. n. 354/1975, la Corte ha ritenuto che tale omissione non sia automaticamente sanzionata con nullità e che il ricorrente non abbia indicato un pregiudizio specifico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso in Cassazione: utilizzata per formulare i motivi di impugnazione (vizi di procedimento e motivi di legittimità), senza però sufficiente collegamento a un interesse concreto del ricorrente.
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina della notificazione degli atti: il vizio contestato era l'assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa, ma la Corte ha ritenuto che la presenza dell'imputato in udienza e la mancata contestazione costituiscano elemento che esclude la nullità idonea a produrre pregiudizio.
artt. 127, 161, 178 e seguenti, 420-ter cod. proc. pen.
Richiamati come norme rilevanti in materia di notificazioni e nullità processuali; il giudice ha valutato che eventuali vizi non hanno prodotto pregiudizio effettivo nel caso concreto.
art. 656 cod. proc. pen.
Norma procedurale sull'esecuzione e su possibili vizi del provvedimento di esecuzione: l'omessa indicazione di taluni elementi non è stata ritenuta automaticamente causa di nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio.
art. 656 cod. proc. pen.
Prevede l'indicazione del "fine pena" e delle detrazioni: la Corte ha osservato che l'omissione non comporta per sé nullità se non è provato un danno o un interesse pregiudicato.
art. 54 l. n. 354/1975
Norma sulle detrazioni di pena per la durata della custodia cautelare o misure esecutive: la mancata indicazione del computo nel provvedimento di esecuzione è stata considerata non sanzionata automaticamente dalla nullità senza dimostrazione del pregiudizio.
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione nei provvedimenti favorevoli: la Corte ha richiamato che chi impugna un provvedimento favorevole deve dimostrare l'interesse concreto (vantaggio derivante dall'accoglimento).
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 12515
13/02/2025, Rv. 287806 - 01
Giurisprudenza recente richiamata per affermare la necessità di individuare un vantaggio concreto in caso di annullamento per omessa osservanza di regole processuali sanzionate da nullità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'onere di contribuire alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistente un'ipotesi di esclusione della colpa per il ricorrente.
Massime di principio
- Un'impugnazione di un provvedimento favorevole alla parte che lo ha richiesto è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale: occorre indicare quale vantaggio deriverebbe dall'annullamento.
- Le censure sulla nullità della notificazione devono essere sorrette dalla prova del pregiudizio; la presenza dell'interessato all'udienza e la mancata immediata contestazione nel verbale possono escludere l'efficacia di una presunta nullità.
- L'omissione nel provvedimento di esecuzione di elementi tecnici (es. computo delle detrazioni) non determina automaticamente nullità: è necessario dimostrare che l'omissione ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa o l'efficacia della decisione.
- Prima di impugnare un provvedimento favorevole, il difensore deve esplicitare i profili dispositivi che si intendono modificare e spiegare come l'accoglimento produrrebbe un vantaggio reale per il ricorrente.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende salvo che non ricorra una causa di esclusione della colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00126/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00127/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00128/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00129/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00131/2026 del 05/01/2026
- Sentenza penale · 5 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00134/2026 del 05/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →