Ordinanza n. 514/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro rilasciati in favore dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui sono stati revocati i nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare hanno contestato la legittimità delle revoche, ma il testo dell’ordinanza non specifica puntualmente i singoli motivi di ricorso. Il giudice rileva che non sono stati allegati con sufficiente concretezza, né assistiti da un principio di prova, elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Inoltre, non risulta concretamente disconosciuto il mancato assolvimento degli obblighi di formazione prescritti e, conseguentemente, la mancanza originaria dei requisiti normativamente richiesti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. In sede cautelare non sono apparsi prima facie ravvisabili i presupposti per concedere la tutela: i ricorrenti non hanno fornito allegazioni concrete né un principio di prova circa fatti capaci di incidere diversamente sul processo decisionale dell'Amministrazione; inoltre, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione e la conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti non risultano efficacemente contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non ravvisabili prima facie elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della sospensione dell’atto impugnato richiede allegazioni concrete e almeno un principio di prova su fatti o elementi idonei a incidere sul quadro valutativo posto a base del provvedimento amministrativo.
- La tutela cautelare può essere negata quando il ricorrente non contesti efficacemente il fatto costitutivo della carenza originaria dei requisiti normativamente richiesti per il rilascio del titolo amministrativo.
- La mancata allegazione concreta di elementi suscettibili di orientare diversamente la decisione dell’amministrazione impedisce di ravvisare, nella sommaria cognizione cautelare, un fumus sufficiente per la sospensione dell’atto.
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