Cassazione Penale, Sentenza n. 22083/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di Ramirez Angosto Joel ritenendo che il cittadino spagnolo non fosse stato regolarmente avvisato del procedimento e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il PM deduceva l'abnormità dell'ordinanza sostenendo la regolarità delle notifiche all'avvocato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato le notifiche e restituito gli atti al PM. La Corte ha ritenuto che la procedura di elezione del domicilio e la notifica ex art. 161, comma 4, si fossero svolte in modo anomalo, configurando un caso di "assenza inconsapevole" dell'imputato; corretta quindi la decisione del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione e il richiamo alla procedura di cui all'art. 169 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato precedenti secondo cui il giudice del dibattimento può restituire gli atti al PM anziché provvedere autonomamente, configurando un regresso consentito. Sulla base dell'art. 606, comma 3, c.p.p. il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen. comma 4
La norma è stata evocata dal ricorrente per sostenere la validità della notifica all'avvocato; la Corte ha invece ritenuto che, nel caso concreto, le modalità anomale dell'elezione del domicilio e della notifica rendessero dubbia l'effettiva conoscenza dell'imputato, con conseguente nullità della notificazione.
art. 169 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ordinanza impugnata e confermato dalla Cassazione come procedura applicabile nei casi che riguardano imputati stranieri, per garantire adeguate modalità di comunicazione e conoscenza del procedimento.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso del pubblico ministero inammissibile per manifesta infondatezza.
Cass. Sez. 5, n. 51402 del 09/04/2013 (Rv. 257889) - giurisprudenza
Precedente richiamato per affermare che non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata la mancata notifica all'imputato, restituisca gli atti al PM affinché provveda, configurando un regresso "consentito" del processo.
Massime di principio
- Se la notifica del decreto di citazione a giudizio non raggiunge efficacemente l'imputato, il giudice può dichiararne la nullità e restituire gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica (regresso consentito).
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida solo se le circostanze assicurano l'effettiva conoscenza dell'atto: elezioni di domicilio "anomale" o ripetute mancate risposte possono farne venir meno l'efficacia.
- Negli imputati stranieri è necessario rispettare le procedure previste dall'art. 169 c.p.p. per garantire la corretta comunicazione degli atti e ridurre il rischio di "assenza inconsapevole".
- L'impugnazione del PM contro ordinanze che dichiarano la nullità delle notificazioni può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; chi impugna deve fornire elementi probatori sulla regolarità e sulla ricezione effettiva delle notifiche.
- Quando emergono elementi che inducono a ritenere una "assenza inconsapevole" dell'imputato, l'azione corretta è la rinnovazione della notifica e non il proseguimento del dibattimento senza che l'imputato sia stato effettivamente informato.
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