Sentenza n. 62/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della comunicazione del 1 marzo 2019, PG 0116385/2019 del 13/03/2019 avente ad oggetto “Intervento edilizio in via Vittor Pisani n. 12 - pratica n. 6967/2010 - oneri urbanistici e costo di costruzione”, con la quale l’amministrazione invitava la società al pagamento della somma di euro 15.423,61 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costi di costruzione; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, allo stato anche non conosciuti e segnatamente il rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 19 febbraio 2019 ivi richiamato e l’atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20220430500572299902303 del 28 marzo 2022, notificato il 6 aprile u.s. dalla Direzione Specialistica Incassi e Riscossione del Comune di Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di pagamento di ulteriori oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, seguita da atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la richiesta comunale di pagamento di euro 15.423,61 relativa a un intervento di recupero di superfici al piano seminterrato, realizzato mediante DIA e Super DIA in variante. In via principale ha dedotto l'invalidità della notifica della comunicazione comunale del marzo 2019 e, conseguentemente, la prescrizione decennale del credito, sostenendo che la relata non fosse stata sottoscritta da soggetti abilitati al ritiro e che la società privata Nexive non fosse abilitata alla notificazione. La ricorrente aveva inoltre promosso querela di falso davanti al giudice ordinario. In via subordinata ha contestato la quantificazione del contributo di costruzione, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente incluso nella superficie lorda il disimpegno antistante il caveau, trattandosi di spazio destinato a deposito, privo di mutamento di destinazione d'uso e non agibile. Il giudice ha preliminarmente riqualificato la domanda di annullamento come domanda di accertamento della prescrizione e della non debenza della somma, trattandosi di controversia relativa a un ordinario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il contributo di costruzione.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., sulle controversie concernenti la spettanza e la liquidazione del contributo di costruzione. Ha precisato che il contributo, pur essendo una prestazione patrimoniale imposta e non avendo natura tributaria, costituisce un corrispettivo di diritto pubblico inserito in un ordinario rapporto obbligatorio; pertanto, gli atti di quantificazione e richiesta di pagamento non hanno natura autoritativa e non devono essere impugnati entro il termine decadenziale proprio dell'azione di annullamento. La memoria della ricorrente depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva ai fini dei termini a difesa e della fissazione dell'udienza. Il primo motivo è stato ritenuto parzialmente improcedibile in conseguenza dell'estinzione del giudizio di querela di falso: dopo avere rinunciato a tale giudizio, la ricorrente non poteva più sostenere utilmente l'invalidità della relata di notifica. La censura relativa all'asserita mancanza di abilitazione di Nexive è stata comunque respinta, poiché l'invio di raccomandate da parte della pubblica amministrazione rientrava in un servizio postale non riservato, esercitabile anche da operatori alternativi, e l'atto non era né un atto giudiziario né un verbale sanzionatorio per violazioni del Codice della strada, per i quali soltanto era richiesta la specifica licenza indicata dalla legge. Anche il secondo motivo è stato respinto. L'intervento non consisteva in un mutamento di destinazione d'uso, ma nel recupero di superfici ai sensi dell'art. 2 l.r. Lombardia n. 13/2009, con incremento della superficie lorda al piano interrato. Poiché l'intervento era stato realizzato avvalendosi della disciplina derogatoria, il contributo doveva essere calcolato sull'intera superficie del piano interrato interessata dall'incremento, senza escludere superfici accessorie o disimpegni. Le tavole progettuali dimostravano inoltre la piena accessibilità e funzionalità del disimpegno, collegato agli altri spazi e strumentale all'accesso al caveau. Sono stati ritenuti inconferenti anche i richiami all'esclusione degli spazi non abitabili o non agibili secondo il regolamento edilizio, in ragione della disciplina derogatoria applicata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione.
art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990
Conferma che, salvo diversa previsione legislativa, il pagamento del contributo di costruzione, una volta scelto il rilascio del titolo edilizio, rientra in un ordinario rapporto obbligatorio disciplinato dal diritto privato.
art. 23 Cost.
Impone che le prestazioni patrimoniali siano previste in base alla legge; il contributo di costruzione deve essere determinato secondo i criteri legislativi applicabili.
art. 1, comma 57, lett. c), l. 4 agosto 2017, n. 124
La licenza per l'attività di notificazione da parte dell'operatore postale era richiesta per gli atti giudiziari e per i verbali sanzionatori relativi a violazioni del Codice della strada, non per la raccomandata amministrativa oggetto della controversia.
art. 73 c.p.a.
Il deposito telematico effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è tardivo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Il deposito telematico può essere tecnicamente effettuato fino alle ore 24, ma, se compiuto oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si considera effettuato il giorno successivo per la tutela del contraddittorio e la corretta organizzazione dell'udienza.
art. 2 l.r. Lombardia n. 13/2009
Consente il recupero di superfici anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi; nel caso concreto tale disciplina giustifica il computo dell'intera superficie interessata dall'incremento, comprese superfici accessorie e disimpegni.
Massime di principio
- Le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione del contributo di costruzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma hanno ad oggetto l'accertamento di un rapporto obbligatorio e non richiedono la tempestiva impugnazione dell'atto di quantificazione secondo i termini decadenziali dell'azione di annullamento.
- Il contributo di costruzione, pur costituendo una prestazione patrimoniale imposta e un corrispettivo di diritto pubblico, non attribuisce necessariamente natura autoritativa agli atti di quantificazione e richiesta di pagamento; una volta scelto il rilascio del titolo edilizio, il pagamento è oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, salvo diversa previsione legislativa.
- Per il computo del contributo di costruzione relativo a un intervento realizzato mediante una disciplina derogatoria che consenta il recupero di superfici eccedenti quelle ordinariamente ammesse, deve essere considerata l'intera superficie interessata dall'incremento, senza escludere automaticamente superfici accessorie o disimpegni, quando risultino accessibili e funzionali agli spazi recuperati.
- Il deposito telematico di una memoria effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, pur potendo risultare tecnicamente tempestivo se completato entro le ore 24, è tardivo agli effetti dei termini a difesa e della fissazione dell'udienza.
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