Sentenza n. 1760/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, n. 182/2025, notificata ai fini dell’esecuzione forzata. La sentenza aveva ordinato l’assegnazione in favore del docente della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 2.000 euro. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo era decorso senza esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre previsto, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza di tale termine, una penale pari all’interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale. In caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive pecuniarie.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
È richiamata quale base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza notificata ai fini dell’esecuzione forzata e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio legittima il giudice a ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può accompagnare l’ordine di esecuzione con una penalità di mora, determinata anche mediante riferimento all’interesse legale sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, individuando l’organo incaricato e attribuendogli il potere di avviare le attività necessarie all’esecuzione del giudicato.
- L’amministrazione è tenuta a dare completa ed esatta esecuzione al comando giudiziale nei termini e secondo il contenuto vincolante stabiliti dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
Come è indicizzato
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