Cassazione Penale, Sentenza n. 26654/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di merito il Tribunale di Palermo, con ordinanza, ha separato gli atti relativi a un capo di imputazione per furto in abitazione e/o furto con strappo, contestato a due imputati, ritenendo che per tale reato dovesse celebrarsi l'udienza preliminare e trasmettendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 550, comma 3, c.p.p., mentre ha disposto la prosecuzione del dibattimento per il residuo reato di ricettazione. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento e la violazione di legge, assumendo che per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. non è prevista l'udienza preliminare ma si procede con citazione diretta a giudizio. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con trasmissione degli atti al Tribunale. La Corte ha riconosciuto l'erroneità dell'ordinanza, ma ha escluso che il vizio integrasse abnormità: la regressione del procedimento non era abnorme sul piano funzionale perché il pubblico ministero poteva esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio senza nullità, né sul piano strutturale perché il giudice aveva comunque esercitato un potere riconducibile all'art. 550, comma 3, c.p.p., pur in una situazione processuale valutata in modo non condiviso dalla giurisprudenza prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha premesso che l'ordinanza impugnata era erronea nel ritenere necessaria l'udienza preliminare per il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., poiché per tale fattispecie si procede con citazione diretta a giudizio; tuttavia ha escluso l'abnormità del provvedimento, rilevando che la regressione processuale non determinava stasi irreversibile né imposizione al pubblico ministero di un atto nullo, e che il giudice aveva esercitato un potere previsto dall'art. 550, comma 3, c.p.p., sia pure con interpretazione non corretta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo si procede con citazione diretta a giudizio; non è necessaria l'udienza preliminare.
art. 550 c.p.p.
Il giudice ha richiamato tale norma per disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero; la Corte ha osservato che il potere giudiziale era astrattamente riconducibile a tale disposizione, pur se esercitato in modo erroneo.
art. 648 c.p.p.
Richiamato nel provvedimento impugnato per la prosecuzione del giudizio sul residuo reato; dal testo emerge solo il riferimento formale, senza ulteriori sviluppi interpretativi.
art. 111 Cost.
Richiamato per definire l'abnormità funzionale in rapporto al principio di ragionevole durata del processo.
art. 33-sexies c.p.p.
Richiamato dalle Sezioni Unite Scarlini come norma rilevante nella fattispecie opposta, per spiegare quando la regressione processuale può essere abnorme.
Massime di principio
- La mera illegittimità di un provvedimento processuale non ne comporta automaticamente l'abnormità e quindi la ricorribilità immediata per cassazione.
- L'abnormità del provvedimento processuale ricorre solo quando l'atto, per la sua struttura o per la sua funzione, esuli dal sistema processuale o determini una stasi del processo o una regressione indebita non consentita dall'ordinamento.
- Non è abnorme il provvedimento che, pur erroneo, comporti una regressione del procedimento all'interno di un potere comunque attribuito al giudice e non imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo o contra legem.
- Per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo la disciplina applicabile è quella della citazione diretta a giudizio, con esclusione della necessità dell'udienza preliminare; l'eventuale diversa valutazione del giudice non determina di per sé abnormità del provvedimento.
- Lo svolgimento dell'udienza preliminare in un caso in cui non sia prevista può costituire un aggravio o una regressione irrituale, ma non integra automaticamente nullità o abnormità se non incide in modo irreparabile sull'assetto processuale e sui diritti difensivi.
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