Cassazione Penale, Sentenza n. 44713/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Si deducevano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere valorizzato gli elementi sopravvenuti (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Porcaro, dell'Ispettore Bilotta e del collaboratore Celestino Abbruzzese e della moglie di costui) che, secondo la difesa, attesterebbero l'estraneità del Caputo alla compagine associativa; (ii) carenza e contraddittorietà nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'applicazione della presunzione custodiale derivante dai reati contestati, con richiesta di rivalutazione del quadro indiziario e conseguente adozione di misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi reiterativi e aspecifici. Ha ritenuto sussistente una "doppia conforme" tra le decisioni di primo grado e d'appello in ordine alla mancanza di novità idonee a incidere sulla gravità indiziaria; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non avesse svolto una critica argomentata nuova rispetto all'ordinanza d'appello e non avesse affrontato questioni rilevanti sollevate dal giudice di merito (revoca del programma di collaborazione di Porcaro e la sua limitata valenza attenuante). Il Collegio ha condiviso la valutazione che permanevano intercettazioni, video e dichiarazioni di altri collaboratori che indicano la disponibilità del Caputo verso il sodalizio. Ha escluso la possibilità, in questa sede, di rivedere il compendio probatorio se non per vizi manifesti di illogicità, non riscontrati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del trattamento del ricorso per Cassazione (procedimento ex art. 611) per la trattazione in udienza.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b, c, e
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto che le censure proposte non evidenziassero vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge rilevanti.
art. 581 cod. proc. pen. comma 1 lett. d
Esige l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e privi della specificità richiesta da tale disposizione.
art. 275 cod. proc. pen. comma 3 (seconda parte)
Riferimento alla 'presunzione custodiale' prevista per alcuni delitti; la Corte ha affermato che per superare tale presunzione occorrono elementi specifici riguardanti la tipologia del reato, le modalità concrete e la risalenza, non semplici automatismi valutativi.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, a somme in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione pari a €3000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, è limitata a verificare vizi manifesti di illogicità o violazioni di diritto: non rivede autonomamente la valutazione del merito probatorio già effettuata dai giudici di merito.
- Argomentazioni reiterative rispetto alle decisioni di merito, prive di una critica nuova e specifica, determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia perdono rilevanza se il programma di collaborazione è stato revocato o se emergono elementi che ne pongono in dubbio l'attendibilità; la difesa deve affrontare e confutare espressamente tali circostanze per ottenere rilievo.
- Per superare la presunzione custodiale di cui all'art. 275 c.p.p. è necessario produrre elementi concreti e specifici attinenti alla natura del reato, alle modalità del fatto e alla risalenza temporale, non semplici deduzioni o richiami generici.
- La mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle censure (art. 581 c.p.p.) espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche.
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