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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02309/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e confermata in udienza; dichiara quindi l'estinzione del giudizio. Non provvede sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione posta in essere nell'anno d'imposta 2005 da una società italiana con una società estera residente in Repubblica Ceca, avente ad oggetto un contratto qualificato dalle parti come 'prestito' di mille azioni di una società portoghese con sede a Madeira. Il contratto prevedeva il mantenimento dei poteri amministrativi e di voto in capo alla società ceca, mentre alla società italiana spettava il diritto ai dividendi, con obbligo di restituzione delle azioni e con una commissione parametrata all'ammontare dei dividendi percepiti, oltre a una somma depositata a garanzia. Dopo l'approvazione del bilancio della società portoghese, la società italiana riceveva dividendi per circa 700 mila euro e restituiva alla controparte la somma maggiorata del 12,60%, oltre a una spesa per consulenza. L'Ufficio disconosceva l'operazione e notificava atto impositivo, recuperando a tassazione perdite dedotte ai fini IRES e contestando l'indeducibilità della consulenza e dell'IVA, ritenendo l'operazione fraudolenta, costruita in prossimità dell'approvazione del bilancio e dei dividendi, con finalità di sfruttare il regime agevolato applicabile ai dividendi distribuiti da società di Madeira in favore di soggetti non portoghesi. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, che si trattasse di un mutuo atipico e che fosse mancato il contraddittorio preventivo. Il giudice di primo grado e poi la commissione regionale confermavano la pretesa fiscale qualificando l'operazione come un disegno unitario privo di causa e radicalmente nullo, non necessitante delle garanzie procedurali previste per l'abuso del diritto ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. In cassazione la società proponeva otto motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore, poi confermata in udienza, con conseguente richiesta del Procuratore generale di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come norma evocata nei giudizi di merito per escluderne l'applicazione, ritenendo che l'operazione fosse da qualificare come priva di causa e radicalmente nulla, senza necessità delle garanzie procedurali previste per l'elusione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Viene applicato per affermare che, in caso di rinuncia al ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono i presupposti indicati dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • Le questioni di merito sulla qualificazione fiscale dell'operazione restano assorbite quando il processo si estingue per rinuncia; non viene resa una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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