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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36795/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina sul processo in contumacia (legge 28/4/2014 n.67 e successive integrazioni) sostenendo che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo di primo grado e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sufficiente l'eventuale possibilità di proporre riti alternativi; 2) falsa qualificazione del fatto: il ricorrente deduceva che si sarebbe trattato di tentato furto e non di furto consumato, poiché era stato fermato ancora all'interno del luogo del fatto prima di acquisire la piena disponibilità del bene; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e, in particolare, sull'applicazione della recidiva, lamentando la mancanza o contraddittorietà della motivazione del giudice di primo grado e l'asserita integrazione della motivazione da parte della Corte d'appello in modo insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la disciplina transitoria (art.15-bis legge 11/8/2014 n.118) consente l'applicazione della disciplina antecedente nei processi in cui l'imputato era stato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità: nel caso di specie il processo è qualificato come processo in contumacia e l'imputato non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria né riti alternativi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della tentata consumazione del reato non era stata dedotta in appello e dunque non poteva essere sollevata in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione sull'applicazione della recidiva in relazione alle pregresse condanne dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condanna di merito (un anno e sei mesi di reclusione e euro 550,00 di multa) resta efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il furto aggravato con introduzione in luogo chiuso; la condanna di merito è fondata su questa fattispecie per l'impossessamento del portafogli

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua motivo di cassazione per violazione di legge; evocata dal ricorrente per contestare applicazioni errate della disciplina sul processo in contumacia e sulla qualificazione del fatto

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso che deduca questioni non oggetto dei motivi di appello; applicata per escludere l'esame della censure nuove sollevate solo in cassazione (es. qualificazione come tentativo)

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento ai motivi di mancanza o contraddittorietà della motivazione sulla pena e sulla recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; nella sentenza applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00

  • art. 15-bis legge 11 agosto 2014, n. 118

    «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado». "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"

    La Corte interpreta la norma come disposizione transitoria che mantiene applicabile la precedente disciplina del processo contumaciale nei procedimenti pendenti in cui l'imputato è stato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità; ciò esclude l'automatica applicazione delle nuove garanzie per l'imputato assente consapevole

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Norma che ha riformato il rito contumaciale (processo in absentia) e le garanzie per l'imputato; la Corte ne valuta l'applicabilità secondo la disciplina transitoria

  • art. 175 e art. 603 c.p.p.

    Richiamati in relazione al diritto dell'imputato restituito nel termine per impugnare di ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora non avesse avuto effettiva conoscenza del processo; interpretati in raccordo con le garanzie costituzionali e convenzionali

  • art. 24, 97 e 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Principi costituzionali e convenzionali di garanzia del giusto processo e del diritto di difesa, utilizzati come criterio di interpretazione delle norme procedurali sull'absentia e sulla rinnovazione dell'istruttoria

  • Corte EDU, sentenza Cat Berro c. Italia (25/11/2008) e giurisprudenza di legittimità citata

    Giurisprudenza internazionale e della Cassazione utilizzata per orientare l'interpretazione delle garanzie per l'imputato contumace (diritto alla rinnovazione dell'istruttoria se mancata conoscenza incolpevole del processo)

  • Sentenza Corte Costituzionale 24 aprile 2019, n. 102

    Richiamata come avvenuta verifica di legittimità costituzionale della disciplina transitoria (art.15-bis legge 118/2014), confermando l'ammissibilità della soluzione adottata dal legislatore

Massime di principio

  • Se il processo è stato celebrato in contumacia, va verificata l'applicabilità della disciplina transitoria (art.15-bis legge 118/2014): le nuove garanzie non si applicano automaticamente se l'imputato era stato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità.
  • Il ricorrente restituito nel termine per impugnare può ottenere la rinnovazione dell'istruttoria solo se dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del processo per cause non colpose; in difetto, la richiesta di rinnovazione può essere rigettata e l'impugnazione limitata.
  • Non si possono sollevare in cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello: censure nuove e non sviluppate in grado di appello sono inammissibili.
  • L'applicazione della recidiva o di circostanze aggravanti deve essere adeguatamente motivata; tuttavia la Corte d'appello può integrare la motivazione dei primi giudici se il quadro fatto-prova lo permette.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.), quindi valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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