Sentenza n. 1549/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 40591, presentata in data 24 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione, giusto certificato, rilasciato da Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures in Romania in data 15 giugno 2024 per le seguenti discipline A022 Italiano Storia. Ed. Civica, Geografia SC.I grado A012 Discipline Letterarie Istituti .II grado (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito presso un'università rumena
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 24 giugno 2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, del titolo di specializzazione conseguito in Romania per le discipline A022 e A012. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante l'obbligo di concludere il procedimento e la scadenza sia del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: l'esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato, la titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e l'inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento. In particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché il Ministero è rimasto inerte, il giudice gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/CE
Richiamata quale base normativa europea dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
l. 241/1990
Il termine generale per la conclusione del procedimento è decorso inutilmente, integrando, insieme agli ulteriori presupposti, il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente è tenuta ad adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
Massime di principio
- Il silenzio-inadempimento sussiste quando, a fronte di un'istanza del privato, l'amministrazione è gravata da un obbligo di provvedere, il richiedente è titolare di una situazione giuridica legittimante e il termine per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in uno Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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