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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura, con gli atti istruttori e presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia adottata ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, deducendo travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità, violazione della disciplina antimafia e dei principi di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 41 Cost. La ricorrente ha sostenuto che i due soci, fratelli e titolari ciascuno del 50% delle quote, fossero incensurati e privi di connivenze con ambienti criminali; che il padre, pur gravato da precedenti risalenti, non fosse coinvolto nella gestione aziendale; che i rapporti di parentela, le frequentazioni e le convivenze valorizzate dalla Prefettura fossero casuali, remote o prive di significato; che le partecipazioni in consorzi e società controindicati fossero cessate o comunque non dimostrassero alcuna conoscenza delle vicende antimafia degli altri partecipanti; che le fatture e i rapporti commerciali con imprese controindicate fossero regolari, occasionali o di importo marginale; e che mancasse la prova di una concreta influenza mafiosa sulla gestione della società. La ricorrente ha inoltre dedotto, per la prima volta nella memoria finale, la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando l’omessa valutazione della possibilità di applicare la prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, fondata su un quadro complessivo e convergente di elementi: le molteplici frequentazioni dei soci con soggetti gravemente controindicati; i rapporti familiari con ambienti della criminalità organizzata, incluso il collegamento del padre dei soci con la ’ndrangheta e la situazione familiare del coniuge di uno dei soci; le partecipazioni dei soci in società e consorzi colpiti da interdittive o caratterizzati dalla presenza di soggetti controindicati; e le plurime e continuative relazioni economiche con imprese e persone esposte a criticità antimafia. Il Collegio ha escluso che tali elementi dovessero essere valutati atomisticamente o che fosse necessaria la prova penale dell’effettiva infiltrazione o dell’avvenuto condizionamento dell’impresa. Ai fini dell’informazione antimafia è sufficiente un giudizio prognostico fondato sulla regola del “più probabile che non”, volto a prevenire il rischio di infiltrazione. L’incensuratezza dei soci, la regolarità fiscale delle fatture, l’assenza di anomalie patrimoniali e la mancata prova di una concreta influenza mafiosa non sono state ritenute decisive, poiché la funzione dell’interdittiva è anticipatoria e preventiva. Anche gli elementi risalenti nel tempo possono conservare rilievo se inseriti in un quadro unitario e corroborati da ulteriori circostanze. Quanto ai rapporti commerciali, il TAR ha ritenuto rilevanti la stabilità, la reiterazione e la consistenza economica delle relazioni, nonché il loro inserimento nella trama dei rapporti familiari, societari e consortili. La censura relativa all’art. 94-bis è stata dichiarata preclusa perché proposta soltanto nella memoria finale e non nel ricorso introduttivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 84, comma 4, 87, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    La disciplina consente l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva sulla base di elementi sintomatici e prognostici del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di accertare l’effettiva infiltrazione o una responsabilità penale.

  • art. 92, comma 2-bis d.lgs. 159/2011

    La comunicazione di avvio del procedimento ha consentito il contraddittorio procedimentale; la mancata presentazione di osservazioni è stata valorizzata dal giudice nel valutare la completezza dell’istruttoria e la mancata contestualizzazione degli elementi posti a base dell’interdittiva.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La censura relativa all’omessa valutazione della prevenzione collaborativa non è stata esaminata perché dedotta per la prima volta nella memoria finale e, quindi, tardivamente.

  • artt. 3 e 41 Cost.

    I principi di ragionevolezza e di libera iniziativa economica sono stati ritenuti non violati, poiché la misura interdittiva persegue la prevenzione dei condizionamenti mafiosi nel mercato e si fonda su una motivazione adeguata e non illogica.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria finale non può introdurre un motivo nuovo, come la censura relativa all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, non contenuto nel ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva può essere legittimamente adottata sulla base di un giudizio prognostico fondato sulla regola del “più probabile che non”, senza che occorra dimostrare l’effettiva infiltrazione mafiosa, l’avvenuto condizionamento dell’impresa o una responsabilità penale dei suoi soci o amministratori.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati in modo unitario e non atomistico; frequentazioni, rapporti familiari, partecipazioni societarie o consortili e relazioni commerciali possono acquistare rilievo decisivo attraverso la loro convergenza complessiva, anche quando singolarmente non siano autosufficienti.
  • L’incensuratezza dei soci, l’assenza di anomalie patrimoniali, la regolarità formale delle fatture e la mancanza di prova di una concreta influenza mafiosa non escludono il pericolo di infiltrazione, poiché la funzione dell’interdittiva è preventiva e anticipatoria rispetto alla consumazione del condizionamento criminale.
  • I rapporti familiari e di coniugio possono costituire elementi sintomatici del rischio infiltrativo quando, inseriti nel concreto contesto sociale ed economico, siano idonei a far presumere una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa; non è necessario dimostrare l’effettiva ingerenza del parente nella gestione aziendale.
  • La partecipazione stabile e qualificata a società o consorzi caratterizzati da interdittive antimafia o da una fitta presenza di soggetti controindicati può costituire un indice rilevante di permeabilità mafiosa, anche se la partecipazione sia cessata o non vi siano rapporti commerciali diretti tra l’impresa destinataria e le singole imprese controindicate.
  • Un motivo relativo all’omessa valutazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, se non dedotto nel ricorso introduttivo, non può essere introdotto per la prima volta con la memoria finale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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