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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38599/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sulla valutazione del compendio probatorio, sostenendo che le ragioni della sua introduzione illecita nei locali fossero state mal valutate. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando anche il malgoverno delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e della regola di giudizio ex art. 533 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove in sede di legittimità; ha inoltre escluso la deducibilità del preteso malgoverno delle regole probatorie ex artt. 192 e 533 c.p.p. come violazione di legge processuale, perché non ricompreso nei casi di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza richiesti dall'art. 606, lett. c), c.p.p. Quanto al secondo motivo, la doglianza sull'aggravante è stata ritenuta non consentita perché non devoluta con specifico motivo di appello; l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è stata giudicata manifestamente infondata, poiché il danno non era di speciale tenuità, essendo emerso il tentativo di asportare il maggior numero possibile di materiale sanitario e la rottura di tre infissi; infine, la censura sul bilanciamento tra circostanze è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    aggravante contestata e censurata in cassazione, ma la doglianza è stata ritenuta non deducibile perché non specificamente devoluta in appello

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; nel caso concreto è stata esclusa

  • art. 192 c.p.p.

    le censure sul preteso malgoverno delle regole di valutazione della prova non erano deducibili come violazione di legge in assenza dei presupposti di invalidità previsti

  • art. 533 c.p.p.

    la dedotta violazione della regola di giudizio non è stata considerata deducibile nei termini prospettati dal ricorrente

  • art. 606 c.p.p.

    limita la deducibilità della violazione di legge processuale ai casi in cui la norma sia assistita da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non consente una rivalutazione del fatto

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale, non la violazione di norme processuali aggirando i limiti della lett. c)

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    consente la deduzione di violazioni di legge processuale solo se determinano una invalidità tipizzata

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato quale regola di giudizio sulla responsabilità, ma non utilmente invocabile per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, perché il giudizio di fatto resta riservato al giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge processuale è ammissibile solo quando la norma processuale sia assistita, nel caso concreto, da una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non basta contestare la valutazione delle prove.
  • L'errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. o dell'art. 533 c.p.p. non può essere prospettata come violazione di legge per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
  • Questioni non devolute con specifico motivo di appello non possono essere per la prima volta proposte in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio di entità lievissima, pressoché irrisoria; è esclusa quando il fatto abbia prodotto un danno apprezzabile o ulteriori conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa.
  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrarietà, non per una mera diversa opzione valutativa della difesa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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