Cassazione Civile, Ordinanza n. 22848/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di omologazione di un concordato preventivo presentato da una società e dalla contestuale dichiarazione di fallimento della stessa. In reclamo, la Corte d'Appello aveva inizialmente revocato il fallimento, ma la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio perché il giudice del reclamo aveva considerato fatti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento. In sede di rinvio, la Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi del fallimento sulla base degli elementi emersi dagli atti della procedura concorsuale (situazione debitoria, relazione attestatrice, relazione del curatore, mancato pagamento dei tributi, richieste di rientro bancarie con segnalazioni di sofferenza, dismissione del personale, precarietà delle partecipate, inesigibilità di un credito rilevante). Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 394 e 384, comma 2, c.p.c., degli artt. 5, 18, 180, commi 3 e 7, e 186-bis l. fall., nonché dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto coperta da giudicato la mancata omologazione del concordato, omettendo di rivalutare la fattibilità del piano e di considerare l'inscindibile collegamento tra giudizio di ammissione al concordato e accertamento dell'insolvenza fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché il giudice di rinvio era stato vincolato a verificare soltanto la sussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento, con esclusione dei fatti sopravvenuti, e perché la questione della mancata omologazione del concordato aveva formato giudicato interno, non essendo stata impugnata con ricorso incidentale condizionato. La Corte ha inoltre escluso che vi sia inscindibilità tra il giudizio sulla domanda di concordato preventivo e quello sulla fallibilità ex art. 5 l. fall., trattandosi di verifiche diverse. Nel testo riportato è presente anche un successivo provvedimento di correzione di errore materiale che integra l'intestazione dell'ordinanza, precisando che il ricorso era stato proposto anche dai soci della società; tale correzione non altera l'esito di rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 394 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro del giudizio di cassazione rescindente e non può ampliare l'oggetto del riesame oltre i limiti fissati dalla Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio, che non può riesaminare questioni escluse dal rinvio stesso.
art. 5 l. fall.
La verifica dei presupposti oggettivi di fallibilità è autonoma rispetto alla disciplina del concordato preventivo.
art. 18 l. fall.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni concorsuali, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
art. 180 l. fall.
Richiamato tra le norme denunciate, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione sulla base del testo fornito.
art. 186-bis l. fall.
La Corte esclude che la disciplina del concordato con continuità imponga di rivalutare la fattibilità del piano nel giudizio sulla fallibilità, quando su tale questione si sia formato giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno sulla mancata omologazione del concordato preclude ogni ulteriore indagine sulla fattibilità della proposta e del piano concordatario.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura di omesso esame è respinta perché il motivo non supera il limite del giudicato interno e del perimetro del rinvio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate dalle parti.
artt. 288 c.p.c.
Richiamato nel provvedimento di correzione materiale per gli adempimenti di competenza della cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la parte vincolante della cassazione delimita rigidamente l'oggetto del riesame: il giudice di rinvio non può estendere l'indagine a profili estranei al principio di diritto enunciato.
- I fatti sopravvenuti alla decisione cassata non possono essere valorizzati quando la Corte di cassazione abbia escluso che essi possano incidere sul punto devoluto al rinvio.
- La verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è distinta e autonoma rispetto alla valutazione delle condizioni di ammissibilità o di omologazione del concordato preventivo; la seconda non assorbe la prima.
- Se una statuizione sulla mancata omologazione del concordato non è impugnata nei modi dovuti, si forma giudicato interno che impedisce di riesaminare la fattibilità del piano e della proposta in sede successiva.
- La censura di violazione del giudicato o di omesso esame di fatti decisivi non può essere accolta quando pretende di riaprire questioni ormai precluse dal giudicato interno o dal perimetro del rinvio.
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