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Ordinanza

Ordinanza n. 804/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento M_D ADF0F6A REG2025 -OMISSIS-emesso in data 02.09.2025 dal Comando 235° Reggimento Addestrativo “PICENO” di L'Aquila, notificato al ricorrente in pari data e recante l'esclusione dal concorso; – Del provvedimento pubblicato in data 13.08.2025 Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - I Reparto Reclutamento E Disciplina - 2^ Divisione Graduati E Militari Di Truppa recante le “ Indicazioni aggiuntive per l'incorporamento del 2 settembre 2025 presso i Reggimenti Addestramento Volontari del 2° blocco VFI anno 2025 e recuperi”; Del provvedimento M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-emesso in data 07.08.2025 dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare - Direttore Generale, pubblicato in data 18.08.2025 e recante la graduatoria di merito, relativa al 2° blocco 2025, dei VFI dell'Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata; Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L'ACCERTAMENTO: del diritto del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di espulsione dal concorso, con conseguente riammissione nella graduatoria di merito, con conseguente immissione presso la sede di assegnazione.

Giustizia amministrativa202513920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato completamento del ciclo vaccinale prescritto, unitamente agli atti relativi alle indicazioni per l'incorporamento e alla graduatoria di merito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui un Comando di Reggimento Addestrativo lo ha escluso dal concorso per volontari in ferma iniziale dell'Esercito in sede di incorporamento. Sono stati inoltre impugnati le indicazioni aggiuntive per l'incorporamento, la graduatoria di merito del secondo blocco 2025 e gli atti connessi. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione nella graduatoria e all'immissione presso la sede di assegnazione. Il giudizio è stato esteso ai soggetti inclusi nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami, adempimento eseguito. La ragione dell'esclusione era riconducibile al mancato completamento del ciclo vaccinale prescritto; il ricorrente ha sostenuto che tale circostanza non fosse più attuale, avendo quasi completato il ciclo vaccinale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorrente avesse quasi completato il ciclo vaccinale prescritto e che, almeno allo stato, non persistessero le circostanze poste a fondamento dell'esclusione. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alle fasi conseguenti all'incorporamento. La misura è cautelare e non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata pubblica udienza al 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia. È stata inoltre disposta la prosecuzione dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell'accoglimento della domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'attualità dei presupposti posti a fondamento dell'esclusione da una procedura concorsuale deve essere valutata al momento della decisione: il venir meno, o il significativo attenuarsi, della circostanza ostativa può giustificare la sospensione dell'esclusione.
  • Quando il candidato abbia quasi completato il requisito vaccinale posto a fondamento dell'esclusione e non risultino più attuali le circostanze ostative, il giudice amministrativo può sospendere l'esclusione e disporre l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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