Cassazione Penale, Ordinanza n. 24608/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come riciclaggio. La censura, tuttavia, riproponeva questioni già sollevate in appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione; per questo è stata ritenuta priva di specificità e meramente apparente, senza effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e, soprattutto, meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello, quindi privo di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, compresa la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito come riciclaggio.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato dalla difesa come qualificazione alternativa del fatto, in luogo del riciclaggio.
art. 648-bis c.p.
Norma ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito; la Corte di cassazione non ha ravvisato errori nella qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se la doglianza è solo apparente e non contiene un reale sviluppo critico rispetto alle argomentazioni decisive del giudice di merito.
- Quando la Corte territoriale ha già esaminato e disatteso una questione con motivazione congrua, il ricorso che si limiti a reiterarla può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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